Le borse di studio assegnate ai familiari dei dipendenti nell’ambito di un piano di welfare aziendale non sono imponibili in capo al lavoratore ai sensi dell’art. 51, co.  2, lett. f-bis del TUIR solo se la loro assegnazione è subordinata al raggiungimento di un risultato di eccellenza da parte dello studente in ambito scolastico.

Nota a AdE, Risp. 30 aprile 2021, n. 311

Marialuisa De Vita

Con la Risposta ad interpello n. 311 del 30 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al regime di tassazione applicabile ad un piano di welfare aziendale a carattere premiale.

Nel caso di specie, una società rappresentava all’Agenzia delle Entrate di voler introdurre, in via sperimentale per il biennio 2020-2021, un piano welfare a carattere premiale a favore di due categorie di lavoratori, consistente nell’assegnazione di un budget di spesa figurativo (c.d. credito welfare) fruibile dai lavoratori richiedendo opere e/o servizi indicati in un’apposita piattaforma web, nonché ottenendo l’assegnazione di borse di studio per i familiari dei lavoratori medesimi.

Relativamente all’assegnazione delle borse di studio, la società precisava di voler subordinare il benefit a tre condizioni:

  • rilascio di una certificazione da parte dell’istituto scolastico attestante l’iscrizione e la frequenza del familiare;
  • nel caso di scuole primarie o secondarie, superamento da parte del familiare dell’anno scolastico senza debiti formativi;
  • nel caso di corsi universitari, superamento da parte del familiare di almeno il 50% degli esami previsti per l’anno accademico con una media di almeno 24/30.

La società istante si rivolgeva all’Amministrazione finanziaria per sapere quale fosse il trattamento fiscale applicabile al credito welfare e se quest’ultimo potesse essere cumulato, in caso di mancato utilizzo, con quello maturato nell’anno successivo. Nell’argomentare la propria soluzione, l’Agenzia delle Entrate muove innanzitutto dalla definizione di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 TUIR, secondo cui si considerano tali quelli che “derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”. Rammenta, poi, che, in materia, vige il principio di onnicomprensività ovverosia l’imponibilità “di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, co. 1, TUIR). In altri termini, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili.

Il principio di onnicomprensività incontra tuttavia alcune eccezioni; si tratta di quelle elencate nell’art. 51, co. 2, TUIR, che dispone la non imponibilità di alcuni beni e servizi di natura socio-assistenziale, purché erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti (cfr. AdE Circ. 326/ 1997 e 28/E/ 2016).

Tra i beni e i servizi non imponibili vi rientrano proprio le assegnazioni di borse di studio ai familiari del dipendente. L’art. 51, co. 2, lett. f-bis del TUIR infatti include tra i beni e servizi non imponibili “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

L’Agenzia delle entrate ricorda poi di aver già chiarito con la circolare n. 238 del 2000 che “per borse di studio” esonerate da tassazione, devono intendersi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, le tasse universitarie, i libri di testo, nonché gli incentivi economici finalizzati alla valorizzazione della qualità dei percorsi formativi ed al raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico.

Ciò premesso, rilevato che l’assegnazione delle borse di studio predisposte dal piano welfare aziendale non è subordinata al raggiungimento di un risultato di eccellenza, né è commisurata alle spese di iscrizione o delle rette, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto imponibili le somme erogate dalla società a titolo di borse di studio.

L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ha precisato che il credito welfare non utilizzato, in tutto o in parte, dal lavoratore nel primo anno, può essere cumulato con quanto maturato nel secondo anno a condizione che tali somme non siano convertibili in denaro.

Borse di studio erogate ai dipendenti: imponibili in assenza di un risultato di eccellenza
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