In caso di cambio di appalto, è illegittimo il licenziamento del lavoratore facente capo alla società uscente, in quanto la società subentrante dapprima aveva rifiutato l’assunzione e successivamente aveva proposto condizioni peggiorative rispetto al pregresso rapporto di lavoro.

Nota a Cass. (ord.) 29 marzo 2022, n. 10118

Francesca Albiniano

La lettera e la ratio delle disposizioni del c.c.n.I. per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi fiduciari (artt. 24, 25 e 27), allo scopo di garantire la continuità occupazionale, prevedono, quale requisito immanente della legittimità del recesso per cambio di appalto, l’effettiva assunzione del lavoratore alle dipendenze della società subentrante, senza soluzione di continuità ed alle medesime condizioni economiche e normative (v. artt. 7, co. 4 bis, D.L. n. 248/2007,  introdotto dalla L. di conversione n. 31/2008; nonché gli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991).

Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 29 marzo 2022, n. 10118; v. anche Cass. n. 29922/2018 e n. 11409/2018) in linea con la Corte di Appello di Palermo (sentenza n. 495/2019) in relazione ad una vicenda in cui la società subentrante aveva dapprima rifiutato l’assunzione e successivamente proposto condizioni peggiorative rispetto al pregresso rapporto di lavoro.

La Corte rileva altresì che “ove il contratto collettivo preveda, per l’ipotesi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all’esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario”.

Cambio di appalto e inosservanza delle clausole sociali
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