Considerare i soli periodi di lavoro effettivi ai fini del computo dell’anzianità retributiva di un ex part-timer non viola il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale.

Nota a Corte Giust. UE 7 luglio 2022, causa C-377/21

Francesco Belmonte

La normativa belga non contrasta con la clausola 4 dell’accordo quadro (allegato alla Dir. n. 97/81/CE) sul lavoro a tempo parziale, qualora, ai fini del calcolo della retribuzione dei vigili del fuoco professionisti assunti a tempo pieno, computi, a titolo di anzianità retributiva, i servizi precedentemente resi a tempo parziale come vigili del fuoco volontari, secondo il principio del pro-rata temporis, vale a dire in funzione delle prestazioni effettivamente svolte.

In tale linea si è pronunciata la Corte di Giustizia UE (7 luglio 2022, causa C-377/21) in relazione ad una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte del lavoro di Mons (Belgio) riguardante l’interpretazione della clausola 4 del predetto accordo quadro e, in particolare, in merito alla portata del principio del pro-rata temporis, ai fini della determinazione dell’anzianità retributiva di un vigile del fuoco volontario originariamente assunto a part-rime ed in seguito a tempo pieno come “professionista”.

In particolare, il giudice nazionale si interroga se «la clausola 4 dell’accordo quadro (…) debba essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo della retribuzione dei vigili del fuoco professionisti assunti a tempo pieno, computa, a titolo di anzianità retributiva, i servizi prestati a tempo parziale in qualità di vigile del fuoco volontario in funzione del volume di lavoro, vale a dire della durata delle prestazioni effettivamente svolte, secondo il principio del pro-rata temporis, e non in funzione della durata del periodo nel corso del quale sono state effettuate le prestazioni».

La questione era sorta nell’ambito di un ricorso proposto dall’Amministrazione comunale della città di Mons avverso la sentenza della Corte del lavoro locale, la quale aveva dichiarato che gli anni di servizio maturati dal vigile del fuoco in qualità di “volontario” dovevano essere integralmente computati in sede di determinazione della sua anzianità retributiva, senza tener conto del volume delle prestazioni effettivamente svolte.

L’Ente aveva proposto appello ritenendo che il parametro da tenere in considerazione per il calcolo dell’anzianità retributiva del dipendente doveva essere, conformemente alla normativa interna, unicamente quello delle ore di lavoro effettivo.

La Corte di Giustizia, investita della questione, in primo luogo si interroga sul campo di applicazione dell’accordo quadro e, in particolare, se una prestazione volontaria (di natura statutaria e non contrattuale) resa in modo occasionale sia in esso ricompresa.

In merito, i Giudici di Lussemburgo, invocando dei precedenti in materia, affermano che l’ambito di applicazione dell’accordo è concepito in senso ampio. Infatti, la definizione della nozione di «lavoratore a tempo parziale» enunciata nella clausola 3, punto 1, “include tutti i lavoratori, senza operare alcuna distinzione basata sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro (Corte Giust. UE 1º marzo 2012, causa C-393/10, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

In relazione poi alle modalità di computo dell’anzianità retributiva, la Corte ritiene che “la presa in considerazione della quantità di lavoro effettivamente svolta da un lavoratore a tempo parziale, comparata a quella di un lavoratore a tempo pieno, costituisce una ragione obiettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, che giustifica una riduzione proporzionata dei diritti e delle condizioni di lavoro di un lavoratore a tempo parziale” (principio del c.d. pro-rata temporis).

La regolamentazione belga prevede che, ai fini del calcolo della retribuzione dei vigili del fuoco professionisti, venga accordata un’anzianità equivalente al numero di anni di servizio da essi maturati in qualità di vigili del fuoco volontari, determinata in proporzione alle prestazioni da essi effettivamente svolte.

“Orbene, l’applicazione, per quanto riguarda tali vigili del fuoco professionisti, di un elemento che determina il livello della loro retribuzione, quale l’anzianità retributiva, che corrisponde alla percentuale del tempo di lavoro da essi compiuto in qualità di lavoratori a tempo parziale rispetto al tempo di lavoro compiuto dai lavoratori a tempo pieno che svolgono la medesima attività, costituisce una corretta applicazione del principio del pro-rata temporis, ai sensi della clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro”.

Calcolo dell’anzianità retributiva per i vigili del fuoco part-time volontari, divenuti professionisti a tempo pieno
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