L’Agenzia delle entrate ha chiarito che non può avvalersi del regime forfetario un contribuente che ha percepito redditi di pensione superiori a 30.000 euro ancorché questi siano esenti da tassazione.

Nota a AdE Risp. 3 maggio 2023, n. 311

Francesco Palladino

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta in oggetto, è tornata ad occuparsi della causa ostativa al regime forfetario di cui alla lett. d-ter) del co. 57, dell’art. 1, della L. n. 190/2014, affermando che la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, anche se integralmente esente da imposizione, preclude l’applicazione del regime forfetario.

Come noto, il regime forfetario si connota per essere un regime fiscale vantaggioso e semplificato a favore delle persone fisiche, il cui beneficio principale consiste in una tassazione particolarmente contenuta (il 15% di norma, ovvero il 5% in taluni casi specifici). Esso viene riconosciuto a soggetti che soddisfano specifiche condizioni. In particolare, non possono avvalersi del regime forfetario (oltre a coloro che hanno conseguito ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente in misura superiore alla soglia di 85.000 euro):

  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto [lett. b) del co. 57, dell’art. 1, della L. n. 190/2014];
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’ 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni [lett. d) del co. 57, dell’art. 1, della L. n. 190/2014];
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di  tale  soglia  è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato [lett. d-ter) del co. 57, dell’art. 1, della L. n. 190/2014].

Il dubbio alla base della Risposta n. 311/2023 riguardava l’ultima causa ostativa, quella di cui alla lett. d-ter). Nel caso di specie, il contribuente istante riteneva che essa non operasse in presenza di una pensione di importo superiore a 30.000 euro di vecchiaia in quanto esente da tassazione. L’Agenzia delle entrate replica che, in base alla L. 190/2014, sono esclusi dal regime forfetario i titolari di redditi “astrattamente” riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, a prescindere dalla loro effettiva tassazione o dall’ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Di conseguenza, ai fini della lett. d-ter), ciò che rileva è, dunque, l’esistenza in sé e per sé di tali redditi e il loro ammontare.

Pertanto, considerato che il contribuente istante aveva percepito redditi di pensione (ancorché esenti) superiori a 30.000 euro, lo stesso non era ammesso ad applicare il regime forfetario.

La pensione non imponibile può precludere l’applicazione del regime forfetario
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