È insufficiente il mero atteggiamento remissivo del lavoratore per dimostrare la risoluzione consensuale.

Nota a Cass. 11 agosto 2023, n. 24576

Fabrizio Girolami

In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, il fatto che il lavoratore non impugni il contratto e mantenga un atteggiamento meramente remissivo non è sufficiente, in assenza della prova della volontà di porre fine a ogni rapporto di lavoro, a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione consensuale del contratto a termine.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 11 agosto 2023, n. 24576, a conferma di un orientamento ormai consolidato (cfr., tra le altre, Cass. 14.10.2015, n. 20704; Cass. 13.02.2019, n. 4224, in q. sito con nota di F. DURVAL; Cass. 10.04.2019, n. 10715), secondo cui il rapporto di lavoro a tempo determinato può cessare per mutuo consenso, da intendersi non come inerzia del lavoratore, ma come “comportamento inequivoco che evidenzi il completo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del rapporto stesso”.

Nel caso di specie, tre lavoratori, tra il 2001 e il 2005, avevano sottoscritto una pluralità di contratti a termine con una società, accettando di stipulare con la stessa un contratto a tempo indeterminato. Successivamente, dopo la scadenza dell’ultimo contratto a termine, lo avevano impugnato e avevano accettato di passare a tempo indeterminato presso altra società.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Civitavecchia aveva ritenuto che il tempo trascorso tra la cessazione dell’ultimo contratto e la proposizione dell’azione giudiziale fosse sufficiente a configurare e sostanziare una ipotesi di “mutuo consenso”, in assenza di altri elementi (e tale non può essere considerato l’aver accettato la assunzione a tempo indeterminato), unanimemente diretti a manifestare una chiara volontà di definitiva chiusura del rapporto lavorativo.

Di diverso avviso è stata la Corte d’Appello di Roma, la quale ha ritenuto insussistente la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo consenso tacito, sostenendo che non fossero state palesate ragioni concrete dimostrative della volontà di prestare mutuo consenso alla risoluzione del rapporto, tale non essendo qualificabile “l’inerzia addebitata ai lavoratori relativamente al periodo intercorso tra la cessazione dell’ultimo contratto e l’impugnativa”.

La Cassazione ha confermato la sentenza impugnata del giudice d’appello, ritenendo che nel giudizio instaurato per la dichiarazione di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro a tempo determinato, affinché possa configurarsi la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che costituisce pur sempre una manifestazione di volontà negoziale, anche se tacita, è necessaria “una chiara e certa volontà consensuale di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, mentre non è sufficiente un atteggiamento meramente remissivo del lavoratore, che non può essere inteso come acquiescenza se finalizzato a favorire una nuova chiamata o addirittura una possibile stabilizzazione”.

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 agosto 2023, n. 24576

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 4242/2017 aveva accolto l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la decisione con cui il tribunale di Civitavecchia aveva ritenuto che i contratti a termine intercorsi tra i predetti, dipendenti di (OMISSIS) spa tra il 2001 e il 2005 e passati alle dipendenze di (OMISSIS) nel 2010 ( (OMISSIS) e (OMISSIS) ex articolo 1406 c.c. e (OMISSIS) ex articolo 2112 c.c.), e la prima società si fossero risolti per mutuo consenso, atteso che i lavoratori avevano accettato di stipulare un contratto a tempo indeterminato con (OMISSIS), per la quale avevano lavorato a termine, ed avevano successivamente accettato di passare ad altra società.

La Corte territoriale aveva invece ritenuto che non fossero state palesate ragioni concrete dimostrative della volontà di prestare mutuo consenso alla risoluzione del rapporto, tale non essendo qualificabile l’inerzia addebitata ai lavoratori relativamente al periodo intercorso tra la cessazione dell’ultimo contratto e l’impugnativa in esame. Il giudice d’appello valutava poi le ragioni riportate nel contratto a sostegno dell’apposizione del termine, ritenendo che con riguardo al primo contratto stipulato tra (OMISSIS) e il (OMISSIS) ed anche il (OMISSIS) la causale fosse genericamente apposta (far fronte all’aumento del traffico in assenza di indicazione circa la percentuale dell’organico assunto a termine); per il (OMISSIS) la ragione apposta era ritenuta altresì priva di idonea prova (aumento voli per nuove rotte).

Accertata la nullità delle clausole di apposizione del termine, la corte di merito riteneva dovuto ai lavoratori, già’ assunti da (OMISSIS), il risarcimento del danno subito e la ricostruzione della carriera, in ragione del principio di non discriminazione circa il trattamento da riconoscersi ai lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Riconosceva, pertanto a ciascun ricorrente, la qualifica di Assistente di volo dopo dodici mesi di effettivo lavoro e di Assistente di volo senior dopo 24 mesi di effettivo lavoro, da calcolarsi, il periodo di lavoro, per ciascuna delle società temporalmente interessate. Riconosceva infine il risarcimento del danno di cui alla l. n. 183 del 2010, articolo 32 comma 5, nella misura di quattro mensilità.

Avverso detta decisione proponevano ricorso (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa, affidato a cinque motivi cui resistevano con controricorso i lavoratori.

Entrambe le parti depositavano successiva memoria. Il collegio si riservava di depositare la motivazione nel termine di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1372 c.c.,1418 c.c., articolo 1419 c.c. e 2697 c.c., (articolo 360 comma 1.n. 3 c.p.c.), per aver la corte ritenuto che il rilevante tempo intercorso tra l’ultimo contratto e l’impugnativa non fosse dirimente e significativo ai fini della inerzia e del mutuo consenso. È lamentata altresì la mancata considerazione del comportamento dei lavoratori ed in particolare l’accettazione della assunzione a tempo indeterminato.

Il motivo deve essere disatteso poiché richiede, sostanzialmente, una rivalutazione di circostanze di merito già esaminate dal giudice d’appello coerentemente ai principi posti da questa corte di legittimità. A riguardo è stato costantemente chiarito che nel giudizio instaurato per la dichiarazione di nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro a tempo determinato, affinché possa configurarsi la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che costituisce pur sempre una manifestazione di volontà negoziale, anche se tacita, è necessaria una chiara e certa volontà consensuale di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, mentre non è sufficiente un atteggiamento meramente remissivo del lavoratore, che non può essere inteso come acquiescenza se finalizzato a favorire una nuova chiamata o addirittura una possibile stabilizzazione (Cass. n. 20704/2015; 10715/2019).

La valutazione effettuata dalla sentenza in esame ha escluso che il tempo trascorso dalla scadenza dei contratti e l’azione giudiziale fosse sufficiente a configurare e sostanziare una ipotesi di mutuo consenso, in assenza di altri elementi (e tale non può essere considerato l’aver accettato la assunzione a tempo indeterminato), unanimemente diretti a manifestare una chiara volontà di definitiva chiusura del rapporto lavorativo.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articoli 1 e 2, articolo 2697 c.c. articolo 421 c.p.c. e 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.). Con tale censura è contestata la ritenuta carenza di prova circa le ragioni giustificative del termine.

Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la decisione impugnata che ancora la propria decisione alla carenza del motivo, apposto al contratto, giustificativo della apposizione del termine (pagg. 6 e 7) e non, invece alla carenza di prova e quindi alla corretta applicazione degli oneri probatori.

Si tratta, peraltro, di giudizio di merito, espresso con ampia motivazione, non sindacabile in sede di legittimità. Si osserva infine che anche la prospettazione del vizio invocato (violazione di legge) è del tutto estranea al contenuto della doglianza.

3) Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame (articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c), della estraneità della società’ (OMISSIS) Spa ai contratti a termine tra (OMISSIS) e lavoratori. Parte ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da (OMISSIS) spa.

Rispetto a tale doglianza occorre premettere che la sentenza in esame ha limitato gli effetti della nullità del termine alla ricostruzione della carriera e del risarcimento del danno. La Corte ha poi chiarito che dette conseguenze sono il portato delle tutele di origine comunitaria e del principio di non discriminazione e che le qualifiche riconosciute per effetto della ricostruzione della carriera (sul punto anche Cass. n. 20542/2023), sono da riferirsi a ciascuna società per il tempo in cui i lavoratori sono stati alle rispettive dipendenze. Le censure poste, peraltro non articolate nei precedenti gradi del giudizio, non si confrontano con la statuizione così articolata poiché la specificazione degli effetti della nullità dei termini, riferiti a ciascuna società per il tempo e la responsabilità sua propria, non fa ben comprendere in cosa possa consistere la sollevata carenza di legittimazione passiva.

4) Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’articolo 132 c.p.c. comma 2, n. 4, articoli 112 e 113 c.p.c. e Cost., articoli 24 e 111 per la motivazione apparente in ordine alla responsabilità solidale di CAI. Su tale profilo deve richiamarsi quanto già rilevato nel precedente motivo in ordine alla responsabilità di ciascuna società per il tempo di lavoro ad essa riferito. La sentenza ha espresso chiaramente le ragioni della statuizione non incorrendo nel vizio denunciato (Cass. n. 10715/2019).

5) L’ultimo motivo denuncia la violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. nonché. 2112 e 1406 c.c., per aver erroneamente applicato le dette disposizioni, senza valutare le ragioni rappresentate dalla società sul fenomeno traslativo in questione.

La censura, similarmente alla precedente, non si confronta adeguatamente con la motivazione della decisione in esame che ben distingue i due rapporti instaurati con le società ricorrenti attribuendo solo effetti risarcitori e di ricostruzione della carriera in ragione del principio di non discriminazione di natura comunitaria ampiamente richiamato dalla sentenza (pg.9). Peraltro la censura non individua concretamente e dettagliatamente quali le richieste istruttorie ignorate dalla corte territoriale, così incorrendo in una carenza di specificazione della censura (Cass. n. 6932/2019).

Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza, con attribuzione ex articolo 93 c.p.c..

Sussistono le condizioni processuali per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E 6.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione all’antistatario.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Contratto di lavoro a termine e risoluzione per mutuo consenso
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