Il sistema di valutazione dei riders adottato da Foodinho S.r.l. è antidiscriminatorio

Nota a Trib. Palermo 17 novembre 2023 (R.G.L. n. 9590/2023)

Fabrizio Girolami

È antidiscriminatorio (ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003) il sistema di organizzazione del lavoro adottato da Foodinho S.r.l. (gruppo Glovo) per la selezione dei propri prestatori d’opera (corrieri o riders) che – attraverso l’attribuzione di un “punteggio di eccellenza” – li pone esplicitamente in concorrenza tra loro, offrendo migliori (se non maggiori) opportunità di lavoro a coloro che si dimostrino maggiormente “produttivi” (con più consegne) e “disponibili” (in orari serali, fine settimana e festivi), in violazione del principio della “parità di trattamento” in relazione all’accesso all’occupazione e al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione.

Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo con la sentenza 17.11.2023 (R.G.L. n. 9590/2023) in accoglimento del ricorso presentato dai sindacati Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil Palermo, accertando la natura discriminatoria delle condotte attuate da Foodinho.

Secondo il Tribunale, il modello organizzativo adottato da Foodinho è “discriminatorio” in relazione ai criteri/parametri utilizzati per l’attribuzione del “punteggio di eccellenza” ai riders, ovvero: 1) il “contributo” (numero di consegne effettuate negli ultimi 28 giorni) e le “ore ad alta domanda” (lavoro nei festivi e nelle ore serali), integrando una discriminazione multifattoriale (per genere, esigenze di cura, handicap ed età) e religiosa; 2) la “mancata presentazione (cd. no show)”, basato sulla mancata presentazione del corriere in uno slot prenotato, integrando una discriminazione sindacale.

Per il giudice di merito:

  • i criteri del “contributo” e delle “ore ad alta domanda” intendono di fatto “premiare” i corrieri più produttivi e disponibili, creando una situazione preferenziale per alcuni lavoratori rispetto ad altri, in violazione del principio di parità di trattamento. I corrieri che effettuano più consegne e lavorano con costanza nell’orario di cena dei fine settimana hanno infatti “il vantaggio di poter scegliere, con precedenza rispetto agli altri, quando svolgere le successive prestazioni (con evidenti riflessi positivi sull’organizzazione della propria vita privata e senza neppure considerare la ragionevole possibilità, una volta prenotato uno slot ad alta domanda, da un lato di poter scegliere tra diversi ordini quello più conveniente e dall’altro lato di poter effettuare più ordini nel medesimo tempo)”. Si crea così una “discriminazione indiretta” dei lavoratori che – per condizione personale, familiare, età o handicap – sono svantaggiati rispetto ai “concorrenti” (ad es. perché più giovani, senza necessità di cura o assistenza familiari ovvero privi di disabilità);
  • inoltre, il criterio delle “ore ad alta domanda” determina una discriminazione dei corrieri che, in ossequio alla loro fede religiosa, non possono lavorare nel fine settimana (segnatamente islamici e avventisti il venerdì, gli ebrei il sabato e i cristiani la domenica). Anche in questo caso, la società, osserva il giudice, ha elaborato un sistema di reclutamento e organizzazione del lavoro “cieco”, contrario “al dovere di assicurare la parità di trattamento delle persone (senza distinzione, in questo caso, tra appartenenti a diverse confessioni religiose)”;
  • il criterio della “mancata presentazione (cd. no show)” è discriminatorio in quanto non tiene in alcuna considerazione “la ragione dell’assenza” che potrebbe, ad esempio, essere riconducibile a uno sciopero. Sotto questo profilo, il modello organizzativo di Foodinho è incompatibile con la libertà dei riders, quali lavoratori autonomi, di esercitare lo sciopero secondo le modalità ritenute più adeguate. Il giudice rileva, infatti, che il diritto di sciopero spetta anche ai riders e può essere liberamente esercitato e non incontra limiti se non “quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all’incolumità personale, o, quanto meno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale di Palermo ha condannato Foodinho ad astenersi dalle accertate condotte discriminatorie con l’adozione, sentite le OO.SS. ricorrenti, di un piano di rimozione degli effetti delle medesime discriminazioni e la ha condannata al pagamento, in favore delle medesime OO.SS., della somma di € 40.000 a titolo di risarcimento del danno.

Sentenza

Piattaforme di food delivery e divieto di discriminazione nei confronti dei riders
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