La percezione del trattamento di quiescenza non impedisce la reintegra nel posto di lavoro.

Nota a Cass. (ord.) 23 novembre 2023, n. 32522

Fabrizio Girolami

Il conseguimento della pensione di anzianità non pregiudica la possibilità per il lavoratore ceduto nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda (ex art. 2112 c.c.) di impugnare la cessione medesima con richiesta di reintegrazione e prosecuzione del rapporto di lavoro presso il datore cedente e di pagamento, da parte di quest’ultimo, di tutte le retribuzioni dovute fino alla sentenza.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32522 del 23.11.2023, in relazione alla controversia insorta tra un lavoratore di Telecom Italia S.p.A. il cui rapporto era stato ceduto nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda (poi accertata illegittima) alla società MP Facility S.p.A..

La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta da Telecom Italia, avverso la decisione con cui il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione proposta dalla stessa società avverso il decreto ingiuntivo di pagamento di una somma pecuniaria al lavoratore, in ragione della declaratoria di illegittimità e inefficacia della cessione di ramo d’azienda intervenuto tra Telecom e MP Facility e disposto l’obbligo di ripristino del rapporto, non ottemperato dalla società cedente.

Nel giudizio di legittimità, la Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore, in quanto:

  • secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 16136/2018; n. 29092/2019), il conseguimento della pensione di anzianità “non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato”, atteso che: a) la disciplina legale dell’incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro; b) il risarcimento del danno spettante (ex art. 18, Stat. Lav.) può essere “diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento (quale “aliunde perceptum”) non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l’impiego della medesima capacità lavorativa”;
  • in caso di accertata illegittimità della cessione del ramo d’azienda, le retribuzioni in seguito corrisposte dal cessionario che ha utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono “un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa. il rapporto col cessionario è, infatti, instaurato “in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale”;
  • la percezione della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, poiché il diritto alla pensione “discende dai verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge” e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché “le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subìto” e si sottraggono per tale ragione “all’operatività della regola della compensatio lucri cum damno”.

Sentenza

CORTE DI CASSAZIOE (ORD.) 23 NOVEMBRE 2023, N. 32522

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma aveva accolto l’appello proposto da Telecom Italia Spa avverso la decisione con cui il tribunale romano aveva respinto l’opposizione proposta dalla stessa società avverso il decreto ingiuntivo con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 17.629,75 in favore di A.A., in ragione della declaratoria di illegittimità ed inefficacia della cessione del ramo di azienda intervenuto tra la Telecom e MP Facility Spa e disposto obbligo di ripristino del rapporto di lavoro, non ottemperato dalla società cedente.

La corte territoriale riteneva che essendo il A.A., dal (Omissis), titolare di pensione di anzianità e che la percezione di tale prestazione ha quale presupposto la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 1, lett. c, e del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6, nulla allo stesso fosse dovuto a titolo di prestazione lavorativa non ripristinata per volontà datoriale.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il lavoratore cui resisteva con controricorso la società Telecom Italia Spa Entrambe le parti depositavano successive memorie.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in ordine alla persistenza del rapporto di lavoro tra il lavoratore e Telecom Italia.

Il lavoratore rileva l’esistenza del giudicato formatosi con la sentenza n. 11721/14 della Suprema Corte, confermativa della illegittimità della cessione del ramo di azienda e della persistenza del rapporto di lavoro con Telecom, e dunque dell’accertato interesse alla prosecuzione del rapporto, rispetto al quale l’eccezione relativa al pensionamento ed alla sua funzione estintiva del rapporto di lavoro, è nuova eccezione, mai sollevata prima nel giudizio precedente e solo avanzata in sede di giudizio monitorio.

Si sostiene nella censura che la corte di merito abbia errato nel ritenere che con il collocamento in quiescenza potesse cessare anche il rapporto con Telecom mai ripristinato nonostante l’esistenza di un giudicato sulla persistenza del vincolo lavorativo.

2) Con secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della disciplina di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 1, lett. c, e del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6, e della L. n. 153 del 1969, per aver, la corte territoriale, ritenuto incompatibile la scelta del pensionamento di anzianità con i diritti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con Telecom.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla incidenza del trattamento di quiescenza sul mancato ripristino del rapporto di lavoro in caso di dichiarata illegittimità della cessione (del ramo) d’azienda.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell’incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro; nè il risarcimento del danno spettante ex art. 18, st. lav. può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento (quale “aliunde perceptum”) non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l’impiego della medesima capacità lavorativa (in tal senso Cass. n. 16136/2018).

Come questa Corte ha avuto modo di precisare, soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., che, in deroga all’art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da ciò consegue l’unicità del rapporto lavorativo.

In caso contrario, ovvero in caso di illegittimità della cessione, le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa (Cass. n. 29092/2019); il rapporto col cessionario è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale.

Con riguardo poi al conseguimento della pensione di anzianità, deve ribadirsi che tale circostanza non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell’incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica o il diritto dell’ente previdenziale alla ripetizione delle somme erogate), ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro; invero, il diritto a pensione discende dai verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all’operatività della regola della compensatio lucri cum damno (in termini Cass. n. 28824/2022 nonché Cass. n. 8949/2020 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ai principi sopra richiamati la corte territoriale non ha dato seguito diversamente ritenendo sussistere incompatibilità tra il pensionamento, quale scelta del lavoratore, e la persistenza del vincolo obbligatorio con Telecom spa.

I motivi devono pertanto essere accolti e, valutando assorbite le ulteriori eccezioni, deve essere cassata la sentenza e rinviata la causa alla corte territoriale, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Illegittima cessione di ramo d’azienda e reintegra di lavoratore percettore di pensione
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: