Il soggetto obbligato in via esclusiva rispetto alla pretesa fatta valere dal ricorrente con riferimento alle prestazioni previdenziali di malattia e di maternità è l’Inps.
Nota a Trib. Milano 6 dicembre 2023, n. 4218
Maria Paola Gentili
“L’indennità di maternità, dovuta dall’Inps ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito il l. n. 33 del 1980, viene corrisposta all’avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa: ne consegue che ‘nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l’Inps il soggetto legittimato passivo, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l’indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti’”.
È quanto afferma il Tribunale di Milano (6 dicembre 2023, n. 4218; v. anche Cass. n. 639/1997), sulla base del principio che per le prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, la legittimazione passiva fa capo al solo Inps, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio.
I giudici precisano altresì che l’Inps è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell’integrazione salariale anche nell’ipotesi di cassa integrazione guadagni (sebbene il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall’Inps il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa), con la conseguenza che ‘l’Inps è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale” (v. Cass. n. 2760/2003).
Il principio in questione vale anche per l’indennità di malattia dovuta dall’Inps e corrisposta all’avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 3076/2022, in q. sito con nota di F. BELMONTE; Cass. n. 11296/2000).
Né incide sui profili della legittimazione passiva, la circostanza che la società convenuta non abbia erogato in qualità di ‘adiectus solutionis causa’ le prestazioni reclamate dalla ricorrente procedendo ugualmente al conguaglio con l’Inps con riferimento al pagamento dei contributi dovuti. Dal momento, infatti, che le indennità di malattia e di maternità sono prestazioni previdenziali, “la qualità assegnata al datore di lavoro di mero soggetto pagatore non è idonea a superare il profilo della legittimazione passiva”.
“La legittimazione passiva, infatti, si radica in capo al soggetto titolare del rapporto previdenziale”. Ed infatti, laddove “l’indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l’unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l’Inps, e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell’indennità” (Cass. n. 4274/2017; Cass.n.19316/ 2021).
Il rapporto previdenziale non rileva soltanto nell’ipotesi di domanda di restituzione del trattamento economicamente spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, sicché si configura la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274/2017, cit.).