Il licenziamento per “inidoneità assoluta alle mansioni” di un insegnante affetto da sclerosi multipla è nullo. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano (13 dicembre 2023, n. 4246) nel caso di un lavoratore assunto con contratto a termine finalizzato allo svolgimento di un anno di prova e formazione, il cui esito positivo avrebbe comportato la definitiva immissione in ruolo. Secondo i giudici, nel caso di specie sussiste una discriminazione per disabilità indiretta, in quanto il ricorrente era stato indotto a richiedere l’aspettativa non retribuita nell’imminenza della scadenza del termine di “comporto” applicabile alla generalità dei lavoratori, senza tener conto della condizione di disabilità.

K. P.

Sclerosi multipla
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