Tutele crescenti: la reintegrazione si applica a tutti i casi di nullità del licenziamento anche se non espressamente previsti dalla legge.

Nota a Corte Cost. 22 febbraio 2024, n. 22

Fabrizio Girolami

La Corte Costituzionale, con la sentenza 22 bebbraio 2024, n. 22, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, c.d. “Jobs Act”), nella parte in cui limita la tutela reintegratoria ai soli casi di nullità “espressamente” previsti dalla legge, escludendo quelli in cui la sanzione di nullità non è espressamente prevista.

Il principio affermato dalla Consulta – nell’ambito di un procedimento in cui un dipendente con mansioni di autoferrotranviere aveva dedotto la nullità del licenziamento disciplinare per violazione delle disposizioni procedurali per esso previste dalla legge – è di notevole rilevanza applicativa poiché include nel perimetro di applicazione della tutela reintegratoria del Jobs Act per i licenziamenti nulli:

  • non soltanto le c.d. “nullità testuali” (configurabili ogni qual volta una norma imperativa preveda espressamente la sanzione di nullità quale conseguenza della sua violazione);
  • ma anche le c.d. “nullità virtuali” (le quali ricorrono quando, pur in assenza di una espressa previsione legislativa, l’interprete accerti e valuti se il legislatore, con la prescrizione di norme imperative, abbia anche inteso far derivare – dalla contrarietà a esse dell’atto negoziale – la sua nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c.).

Nel caso di specie, la Cassazione aveva sospeso il procedimento e trasmesso gli atti alla Consulta censurando la disposizione in riferimento all’art. 76 Cost., per violazione del “criterio di delega” stabilito dal Jobs Act, rilevando che l’esclusione delle nullità, diverse da quelle “espresse”, non trovasse rispondenza nella legge di delega, la quale riconosce la tutela reintegratoria nei casi di “licenziamenti nulli” senza distinzione alcuna.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondata la censura della Corte rimettente, osservando quanto segue:

  • l’art. 1, co. 7, lett. c, Jobs Act ha delegato il Governo a introdurre, per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, l’istituto del “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio”, escludendo per i licenziamenti economici la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con previsione di un indennizzo economico “certo e crescente con l’anzianità di servizio” e con limitazione della tutela reintegratoria ai soli licenziamenti “nulli” e “discriminatori” e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato;
  • il legislatore delegato ha invece operato una scelta “incoerente rispetto al legislatore delegante”, in quanto l’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 23/2015 ha limitato la tutela reintegratoria ai soli licenziamenti per i quali la nullità è espressamente prevista, escludendo tale regime sanzionatorio per le fattispecie di licenziamenti nulli ma privi di testuale sanzione;
  • la limitazione alla nullità testuale appare “eccentrica” rispetto all’impianto della delega che mira a introdurre per le nuove assunzioni una disciplina generale dei licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidità. Ne consegue che il regime di tutela del licenziamento deve essere univoco, sia nel caso in cui dalla violazione di una disposizione imperativa ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia nel caso in cui detta nullità non sia testualmente prevista;
  • nel caso di specie, la norma procedurale violata dal datore di lavoro nell’intimazione del licenziamento impugnato ha natura di “norma imperativa inderogabile”, sicché la sua violazione comporta la nullità del licenziamento, pur non prevista espressamente;
  • deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma censurata, per eccesso di delega, in quanto l’inserimento dell’avverbio “espressamente” ha limitato indebitamente il diritto alla reintegrazione ai soli licenziamenti viziati da una nullità testualmente prevista, escludendo tutte le nullità diverse da quelle testuali.

Sentenza

Tutela reintegratoria e nullità del recesso datoriale
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