I docenti assunti a tempo determinato hanno il diritto,  al pari del personale assunto a tempo indeterminato, di ottenere dal Ministero competente l’attribuzione della Carta Docente.

Nota a Trib. Rimini 21 novembre 2023, n. 304

Pamela Coti

La Carta Docente, di cui all’art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia sino al 30 giugno, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

È quanto stabilito dal Tribunale di Rimini 21 novembre 2023, n. 304, con riferimento al ricorso di un gruppo di docenti assunti in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati fino al termine delle attività didattiche, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a beneficiare della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del Docente” e del relativo bonus per ogni annualità di effettivo svolgimento dell’attività di docente. Il Tribunale, uniformatosi a Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

  • i docenti ai quali non sia stata consegnata la Carta Docente e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, hanno diritto all’ attribuzione della Carta per un valore corrispondente a quello perduto;
  • ai docenti ai quali non sia stata consegnata la Carta Docente e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”;
  • l’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive: a) nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito; b) ovvero dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza; c) oppure, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
  • la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente è decennale ed “il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.

Il giudice di prime cure ha, pertanto, accolto il ricorso delle insegnanti, rilevando che le ricorrenti avevano svolto una attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e ne ha accertato il diritto ad ottenere dal Ministero competente l’attribuzione della Carta Docente per un valore corrispondente a quello perduto.

Sentenza 

Equiparazione dell’attività di docenza a tempo determinato a quella del personale di ruolo
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