Posta la funzione della Naspi di assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono fare ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita, la Corte di Cassazione (ord. 10 gennaio 2024, n. 1053) rileva che il corretto significato delle parole “entro un mese dall’inizio dell’attività”, di cui all’art. 10, co. 1, D.LGS. n 22/2015 (secondo cui “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”), si riferisce alla data dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall’inizio della concomitanza dell’indennità Naspi e dell’attività di lavoro autonomo.

F. A.

 

Naspi e attività autonoma
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