Il lavoratore può revocare il consenso alle clausole flessibili se genitore di un bambino di età inferiore ai 13 anni.

Nota a Trib. Udine 23 novembre 2023, R.G. N. 760/2023

Francesco Belmonte

Il genitore lavoratore, con figlio di età inferiore ai 13 anni, può revocare il consenso prestato alla clausola elastica, in base a quanto sancito dall’art. 6, co. 7, D.LGS. n. 81/2015, qualora le modifiche della prestazione lavorativa pattuite confliggano con la ratio sottesa alla norma di tutelare la genitorialità e garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di consentire ai genitori di gestire e organizzare l’assistenza dei figli non ancora autonomi.

A stabilirlo è il Tribunale di Udine (ord. 16-23 novembre 2023), in relazione ad una fattispecie concernente il diniego opposto dalla società datrice alla revoca della clausola elastica da parte di una lavoratrice part-time, in ragione del ccnl applicato al rapporto di lavoro che contempla il c.d. diritto al ripensamento unicamente per i genitori con figli di età inferiore a 7 anni.

Per i giudici di merito, la disciplina collettiva deve ritenersi illegittima e non può derogare in senso peggiorativo il disposto di cui al decreto n. 81, in quanto le esigenze di work life balance e la tutela della genitorialità permangano anche dopo il compimento del settimo anno di età del figlio.

Sentenza

 

 

Revoca del consenso alle clausole elastiche del part-time
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