Inoppugnabilità delle conciliazioni sindacali solo se sottoscritte nelle sedi protette ed alla presenza delle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative

Le sole conciliazioni sindacali che avvengono presso le sedi protette e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative godono del regime dell’inoppugnabilità. Nota a Trib. Roma 8 maggio 2019, n. 4354 Arturo Serra

Licenziamento collettivo e rappresentatività: la comunicazione alle organizzazioni sindacali dopo la sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale.

La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio della procedura di mobilità alle associazioni di categoria aderenti alla confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per illegittima esclusione di alcune di esse mediante un criterio d’individuazione arbitrario o comunque eccessivamente limitativo, rende inefficace