Gli assegni familiari non subiranno detrazioni se il tasso d’inflazione è sotto zero.
Alfonso Tagliamonte
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) “tranquillizza” i percettori di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), affermando che, nonostante, fra il 2014 e il 2015, la variazione dell’inflazione (che è il parametro di riferimento per gli adeguamenti) sia pari a – 0,1%, gli stessi non subiranno detrazioni in quanto percepiranno il medesimo importo del 2015 (circ. 27 maggio 2016, n. 92).
La Legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 287, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Pertanto, in applicazione di tale previsione, dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 resteranno fermi i livelli reddituali relativi all’anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione ANF da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari.