Nota a Cass. 22 aprile 2016, n. 8180.

Gennaro Ilias Vigliotti

Se il lavoratore, oggetto di un procedimento disciplinare, si difende prima che scada il termine (di cinque giorni) previsto dalla legge (art. 7 Stat. lav.), il datore di lavoro può recedere dal rapporto anche senza attendere la scadenza del suddetto termine.

Con la sentenza 22 aprile 2016, n. 8180, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, aderendo al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite (sentenze n. 3965/1994 e 6900/2003), ha ribadito che lo Statuto dei lavoratori (art. 7, co. 5), fissando in cinque giorni il termine per l’adozione della sanzione disciplinare grave, intende dare al lavoratore incolpato il tempo di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione. Pertanto, se il dipendente ha fornito tali giustificazioni (senza riservarsi di produrre ulteriore documentazione o integrazioni), il datore di lavoro può irrogare il licenziamento prima della scadenza del termine di cinque giorni, previsto dall’art. 7 Stat. lav.

Ciò, anche se la contrattazione collettiva ha previsto un termine massimo entro il quale il datore è tenuto ad esercitare il recesso disciplinare: tale termine, infatti, pur decorrendo dalla scadenza dei cinque giorni previsti dall’art. 7 Stat. lav., non preclude al datore di licenziare il lavoratore prima di tale momento, (sempre, come detto, se quest’ultimo ha effettivamente svolto le sue difese, senza riserva di ulteriori integrazioni o allegazioni).

Nel caso giudicato dalla Corte, il contratto collettivo nazionale di riferimento (CCNL) era quello dei Metalmeccanici del settore piccole e medie imprese del 25 gennaio 2008, il quale, all’art. 69, co. 5, («Provvedimenti disciplinari»), prevede che «l’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni». Secondo tale disposizione, dunque, il datore di lavoro del settore metalmeccanico delle piccole e medie imprese che voglia adottare un licenziamento disciplinare è tenuto a rispettare il termine massimo dei cinque giorni decorrenti dalla scadenza del tempo fornito al lavoratore per giustificarsi, ex art. 7 Stat. Lav.: ma il licenziamento, come chiarito dalla sentenza in analisi, potrà intervenire non solo prima del termine stabilito dai contratti collettivi, ma addirittura prima del termine statutario, qualora il lavoratore abbia esaurito la funzione cui quest’ultimo è votato, cioè la tutela del diritto di difesa disciplinare.

E’ opportuno chiarire, comunque, che il CCNL Metalmeccanici della piccola e media impresa del 2008 è stato sostituito prima dal testo adottato il 3 giugno 2010, e poi da quello firmato il 29 luglio 2013, ed in vigore fino all’ottobre 2016.

I due successivi CCNL di settore, tuttavia, non hanno modificato la norma sul termine massimo di licenziamento: il comma 5 dell’art. 69, infatti, è rimasto invariato in entrambe le tornate contrattuali succitate, prevedendo sempre i cinque giorni dalla scadenza del periodo per giustificazioni come limite ultimo per intimare il recesso disciplinare.

Sanzioni disciplinari: si può licenziare anche prima della scadenza del termine per giustificazioni.
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