In caso di soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad offrire posizioni alternative al lavoratore, ma non mansioni inferiori incompatibili con la sua professionalità.

Alfonso Tagliamonte

Nota a Cass. 10 maggio 2016, n.9467.

La necessità di sopprimere un posto di lavoro (o il reparto cui è addetto un lavoratore) ed il conseguente licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo comporta, per un verso, che il lavoratore alleghi l’esistenza di altre posizioni vacanti nelle quali poter essere utilmente ricollocato e, per l’altro, che il datore di lavoro provi (anche mediante elementi presuntivi ed indiziari) : a) la concreta riferibilità del recesso a ragioni effettive di carattere produttivo-organizzativo; b) l’impossibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; c) e l’offerta, in alternativa, di una posizione, omogenea rispetto al bagaglio professionale del dipendente, idonea ad evitare il licenziamento stesso (c.d. repêchage).

L’obbligo di offrire (al fine di evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo) posizioni disponibili nell’ambito della organizzazione aziendale si arresta, infatti, nell’ipotesi di mansioni inferiori che non risultino compatibili con quelle svolte dal lavoratore in precedenza (anche se, su di esse, egli si sia espresso favorevolmente), non essendo il datore di lavoro tenuto ad offrire alla dipendente tutte le mansioni vacanti e disponibili anche non riconducibili alla professionalità del lavoratore.

Così, si è espressa, la Cassazione n. 9467/2016 (conforme all’orientamento prevalente) in relazione al caso di una dipendente di struttura alberghiera, addetta a mansioni di segreteria e di cassa, licenziata in conseguenza del notevole calo di clientela. Secondo i giudici, dato che l’unica posizione alternativa disponibile, di cameriera ai piani, era non solo inferiore a quella svolta dalla lavoratrice, ma “del tutto avulsa dal bagaglio professionale e dalle competenze” della medesima, non era ravvisabile un obbligo della società di offrire tali diverse mansioni.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e mutamento di mansioni.
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