Reclusione per il dirigente medico in intramoenia che non fattura e si fa timbrare il cartellino da colleghi.

Nota a Trib. Firenze 7 dicembre 2015

Paolo Pizzuti

Il dirigente medico in intramoenia che attesti il falso sui cartellini marcatempo e che svolga nel proprio studio attività libero professionale intramuraria, non registrando i dati dei pazienti sull’agenda elettronica collegata alla Asl e proponendo loro di pagare di meno in cambio della mancata fattura, arreca all’azienda un danno economico apprezzabile, punibile con la reclusione.

Al riguardo, Trib. Firenze (sez. II, 7 dicembre 2015) ha condannato il dipendente ad un anno e tre mesi di reclusione (seppur con sospensione della pena), nonché a 500,00 euro di multa, basando la propria motivazione sulle seguenti ragioni:

  1. la “falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili” (Cass. n. 8426 /2014);
  2. anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica. In particolare, l’“ingiustificato protrarsi della assenza dal posto di lavoro dell’imputato, ha realizzato una sospensione di fatto del rapporto di impiego che ha necessariamente prodotto… un danno patrimoniale per l’ente, chiamato a retribuire una “frazione” della prestazione giornaliera non effettuata, e con l’ulteriore danno (patrimoniale e di immagine) correlato alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo, rimasto così sguarnito della corrispondente unità di lavoro. Circostanze tutte, quelle esposte, al cui risalto, agli effetti della configurazione del reato contestato, non può certo far velo la eventuale difficoltà di quantificazione del danno, considerato che, nella specie, la relativa sussistenza ed apprezzabilità in termini economici è da reputarsi sussistente al di là di ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 34210/2006);
  3. il danno economico può ritenersi “apprezzabile secondo criteri che non possono essere ridotti alla sola misura monetaria del servizio rimasto inadempiuto. Meno l’attività del dipendente è fungibile, più onerosa è la sostituzione delle sue mansioni così che l’assenza dal servizio non ha riflessi solo sulla parte di retribuzione indebitamente percepita o sulla mancata prestazione: l’assenza del dipendente si riflette sulla complessiva organizzazione del servizio, sulla mancata erogazione dello stesso, sui disagi creati all’utenza, sui ritardi creati nello smaltimento delle pratiche” (nella fattispecie, la p.g. ha registrato – in un arco contenuto di tempo – sistematiche discrasie in entrata e uscita dal servizio – da pochi minuti a qualche ora – che hanno inevitabilmente alterato lo svolgimento delle funzioni di una prestazione infungibile come quella di un medico dirigente).
Attività intramoenia del dirigente medico e mancata timbratura del cartellino (Trib. Firenze 7 dicembre 2015)
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