È licenziabile in tronco il dirigente medico condannato per truffa.

Nota a Cass. 10 giugno 2016, n. 11985

Giovanni Piglialarmi

La sospensione obbligatoria dal servizio del dirigente medico colpito da misura restrittiva della libertà personale e la sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale, ma in assenza di misure restrittive, sono stati oggetto di un’interessante decisione della Cassazione (10 giugno 2016, n. 11985).

Nella fattispecie, un dirigente medico dipendente della Azienda sanitaria provinciale, sottoposto a procedimento penale per truffa pluriaggravata continuata e falso ideologico in atto pubblico aggravato e continuato, era stato sospeso dal servizio (con decorrenza dal 22.1.2002) e poi riammesso (il 6.3.2002 “fatta salva ogni ulteriore iniziativa anche in esito a successivi provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”) a seguito della revoca della misura restrittiva della libertà personale. In data 16 ottobre 2008, l’azienda appellata aveva chiesto al Tribunale di Palermo notizie sullo stato del procedimento, ricevendo notizia dell’avvenuta definizione solo il 24 gennaio 2011. Due giorni dopo (il 26.01.2011), l’azienda formulava formale contestazione disciplinare e, all’esito del procedimento disciplinare, licenziava il lavoratore per giusta causa.

La decisione applica il principio previsto nell’art. 19 del vigente ccnl dell’area della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale 2002-2005, secondo cui “il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996…”.

In base alla sentenza in esame, i reati gravi e reiterati commessi dal lavoratore nell’esercizio della sue funzioni di medico dipendente della Pubblica Amministrazione, “per entità e modalità commissive e per la delicatezza della funzione pubblica rivestita”, apparivano senza dubbio idonei a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario, “restando irrilevante tanto la mancanza di danno patrimoniale per l’Azienda, quanto la carenza di lesione dell’immagine, elementi non necessari ad integrare la giusta causa di licenziamento”. Inoltre:

  1. i suddetti reati erano idonei a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario, restando irrilevante tanto la mancanza di danno patrimoniale per l’Azienda, quanto la carenza di lesione dell’immagine, elementi non necessari ad integrare la giusta causa di licenziamento;
  2. il decorso del tempo in attesa dell’esito del giudizio penale non poteva essere interpretato come acquiescenza o presunta rinuncia implicita dell’Azienda di far valere successivamente il potere sanzionatorio; né l’attesa dell’esito del giudizio poteva ritenersi ingiustificata, non disponendo l’Amministrazione di dati certi sull’oggetto dell’incolpazione e sulle modalità della condotta o, in genere, su elementi utili alla conoscenza dei fatti, funzionale alla valutazione degli stessi in sede disciplinare;
  3. dal momento che, “in tema di sanzioni disciplinari il canone di specificità, nella contestazione dell’addebito, non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti, assolvendo soltanto alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare le proprie difese, è ammissibile la contestazione per relationem, essendo i fatti per i quali era intervenuta condanna penale compiutamente conosciuti dall’interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio” (v. anche Cass. n. 10662/2014; Cass. n. 23223/2010).
Dirigente medico licenziato per giusta causa (Cass. n. 11985/2016)
Tag:                                                                         
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: