Sono considerate subordinate le collaborazioni coordinate e continuative caratterizzate da etero-organizzazione da parte del committente  

Nota a Cass. 21 giugno 2016, n. 12820

Mariachiara Costanzo

Il regime sanzionatorio del contratto di lavoro a progetto, previsto dall’art. 69, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (nel testo vigente all’epoca dei fatti, anteriormente all’interpretazione autentica fornita dalla c.d. legge Fornero), imponeva l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in due distinte ipotesi, strutturalmente differenti:

a) nella prima sanzionava il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis“, indipendentemente dalla natura autonoma dei rapporti appurata in esito all’istruttoria (co. 1); in mancanza di progetto, infatti, i rapporti di collaborazione erano “considerati”, sin dall’inizio (ossia dalla data di costituzione del rapporto), rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 69, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003); b) con la seconda disciplinava il caso in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata (attraverso la valutazione del comportamento delle parti, posteriore alla stipulazione del contratto) la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti” stesse (co. 2). Così, il rapporto di co.co.pro. che fosse “venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato” perché “l’attività del collaboratore si era svolta con “modalità analoghe” (art. 69, co. 2)  a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, si trasformava in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti ex art. 69, co. 2, D.Lgs. n. 276/200.

Attualmente, come noto, la materia è stata ridisciplinata dal c.d. Jobs Act (art. 2, D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81), in base al quale l’istituto delle collaborazioni coordinate e continuative, tipologia contrattuale non riconducibile né al lavoro subordinato né al lavoro autonomo,  sostituisce il vecchio co.co.pro. (lavoro a progetto). Tale “nuovo” contratto si sostanzia in una prestazione “a risultato”, caratterizzata dall’auto – organizzazione e dall’etero – coordinamento (v. Cass. 21 giugno 2016 n. 12820, in merito a quattordici lavoratori assunti con co.co.co. per svolgere attività investigative).

Come si vede, la collaborazione coordinata è caratterizzata da una peculiarità tipica del lavoro autonomo (auto-organizzazione) e da un’altra appartenente al lavoro subordinato (etero-coordinamento).

Qualora, invece, le collaborazioni coordinate e continuative – connotate da «prestazioni di lavoro esclusivamente personali», ossia svolte personalmente dal titolare del rapporto di lavoro, senza l’ausilio di altri soggetti e da prestazioni «continuative», che si protraggono in un determinato arco temporale – siano caratterizzate dal requisito della “etero-organizzazione” da parte del committente sono considerate subordinate.

Tale requisito ricorre, secondo la legge, per quelle collaborazioni (personali e continuative) le cui modalità di esecuzione sono marcatamente organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (art. 2, D. Lgs. n. 81/2015). E il Ministero del lavoro (Circ. 1° febbraio 2106, n. 3) ha precisato che l’«etero-organizzazione» ricorre ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e (congiuntamente) sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente. Ad avviso del Ministero, dunque, non sarà «etero-organizzato» il rapporto in cui l’ingerenza del committente si esprima nei confronti del solo tempo di lavoro; o del solo luogo di lavoro; oppure si esprima esclusivamente nei riguardi di altri aspetti dell’organizzazione.

Collaborazione coordinata e continuativa similsubordinata
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