Il governo ha approvato uno schema di decreto che riscrive il D. Lgs. n. 165/2001, chiarendo che la PA, quando licenzia “male”, deve sempre reintegrare il dipendente.

Gennaro Ilias Vigliotti

Nella riunione svoltasi lo scorso 22 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo per la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, nota complessivamente come “Riforma Madia”. Le norme, che dovranno ora passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, rivisitano molti degli istituti presenti nel D. Lgs. n. 165/2001, dal trasferimento alle sanzioni disciplinari passando per i premi e l’organizzazione degli uffici.

La norma che però desta maggiore interesse, e probabilmente costituirà oggetto dei dibattiti successi all’approvazione definitiva, è l’art. 21 del nuovo decreto.

Tale norma, infatti, riscrive l’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 (rubricato “Controversie relative ai rapporti di lavoro”), introducendo un nuovo comma 6, il quale stabilisce: “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.

La norma chiude definitivamente il dibattito apertosi in giurisprudenza circa l’applicabilità, al settore pubblico, del regime dei licenziamenti previsto per il settore privato, e composto da un sistema sanzionatorio diversificato, in base alla gravità del vizio dell’atto di recesso: il Governo, dunque, ha scelto di aderire alla tesi emersa di recente (sul punto, si v. G. I. Vigliotti, Niente Fornero per i dipendenti pubblici, in questo Blog), secondo la quale nel settore delle dipendenze pubbliche si applicherebbe il vecchio testo dell’art. 18 Stat. Lav., il quale prevede la reintegrazione in qualunque caso di illegittimità del licenziamento.

In attesa che la disciplina in commento venga definitivamente approvata, resta, comunque, fra i tanti, un rilevante dubbio: il nuovo art. 63, infatti, si riferisce solo ai licenziamenti nulli ed annullabili, non chiarendo quale regime sia concretamente applicabile ai recessi inefficaci, cioè intimati oralmente o viziati nella forma. Nonostante l’intervento normativo, dunque, resterebbero alcuni dubbi interpretativi nella disciplina dei licenziamenti del settore pubblico.

Licenziamenti pubblici: nelle nuove norme c’è la reintegra “piena”.
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