Valerio di Bello

Giovanni Piglialarmi

La circolare dell’Inps n. 117 del 9 settembre 2011 (successivamente richiamata dalla circolare n. 113 del 25 luglio 2013), come noto, ha fornito precise indicazioni in merito alle modalità di invio telematico della certificazione medica attestante lo stato di malattia. In particolare, la menzionata circolare – in ottemperanza a quanto statuito dalle disposizioni vigenti – ha evidenziato l’obbligatorietà della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia per tutti i medici, prevedendo all’uopo specifiche sanzioni in caso di inosservanza.

Il medico, infatti, è esente da sanzioni e l’assenza del lavoratore viene considerata comunque giustificata solo nel caso in cui lo stesso provi la sussistenza di giustificati motivi che impediscono l’utilizzo di tecnologie informatiche (ad esempio: il temporaneo malfunzionamento del sistema telematico), onerando in tali circostanze il lavoratore ad inviare il certificato medico all’Inps e al datore di lavoro entro il termine di due giorni dal rilascio.

Occorre evidenziare, tuttavia, che per eventi (di malattia) superiori a 10 giorni o successivi al secondo nel corso dell’anno solare, non è più possibile – neanche in presenza di idonee motivazioni – esentarsi dal rispetto di tale procedura, dovendo il lavoratore rivolgersi obbligatoriamente ad un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che possa procedere all’inoltro telematico della documentazione.

Certificato medico telematico: obbligatorietà della procedura e conseguenze in caso di mancato rispetto.
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