Il dipendente cui è contestato disciplinarmente il reato di furto non ha diritto di farsi assistere da un avvocato nel rendere le sue giustificazioni.  Nell’utilizzo di intercettazioni telefoniche captate in sede di procedimento penale, il giudice civile non incontra i limiti stabiliti nel giudizio penale

 

Flavia Durval

 

Nel sistema sancito dall’art. 7 Stat. Lav., “il diritto del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale esaurisce la tutela di legge, non essendovi in esso alcun riferimento alla difesa c.d. tecnica assicurata da un avvocato, che è normalmente prevista solo per il giudizio e che può essere riconosciuta o meno al di fuori di tale ipotesi in base ad una valutazione discrezionale del datore, né ha alcun rilievo la circostanza che il lavoratore, per gli stessi fatti oggetto dell’iniziativa disciplinare, sia chiamato a rispondere nell’ambito del processo penale, considerata la diversità della sfera di interessi, privati e pubblici, su cui incidono i due procedimenti”.

Il principio è stato affermato da Cass. 11 aprile 2017, n. 9305. Nella fattispecie, il lavoratore, dipendente di un ente gestore del servizio elettrico, imputato di concorso nel reato di furto di energia elettrica, aveva altresì lamentato che i giudici di merito avevano utilizzato come prove le intercettazioni telefoniche effettuate nel procedimento penale, senza verificare la sussistenza dei presupposti necessari per il loro utilizzo.

Al riguardo, la Cassazione sostiene che nell’utilizzazione di intercettazioni telefoniche captate in sede di procedimento penale, il giudice civile non incontra i limiti stabiliti nel giudizio penale.

Nello specifico, le intercettazione telefoniche, su cui la Corte Territoriale ha fondato il proprio giudizio in ordine alla ricorrenza, nella specie, dell’invocata giusta causa di recesso, vanno rapportate “alla finalità cui l’accertamento giudiziale è funzionale, accertamento che qui non è volto all’attribuzione di responsabilità di un fatto penalmente rilevante, implicante limitazioni della libertà personale, tali da giustificare, in relazione alla garanzia costituzionale che assiste tale fondamentale diritto della persona, l’adozione delle cautele qui invocate dal ricorrente apprestate dall’ordinamento in coerenza con la struttura accusatoria del nostro processo penale”.

Tale accertamento, infatti, “ha riguardo alla verifica della corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tanto del legittimo esercizio dei poteri datoriali quanto dell’esatto adempimento della prestazione lavorativa, legittimando il giudice, non a caso investito di poteri istruttori di ufficio, ad acquisire ogni elemento di prova e ad inferirne, anche in via meramente presuntiva, ogni dato desumibile ai fini della formazione del proprio libero convincimento, soggetto soltanto all’ordinario limite della congruità logica e giuridica della motivazione” (nel caso di specie, palesemente fuori discussione, dato che i rilievi svolti dalla Corte territoriale in ordine all’esito dell’esame delle intercettazioni telefoniche in questione non erano stati oggetto di specifica censura).

Contestazione disciplinare, assistenza di un avvocato ed utilizzo di intercettazioni telefoniche
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