Nel caso di sostituzioni successive per scorrimento, il lavoratore non deve essere necessariamente adibito alle stesse mansioni del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto

Cass. ord. 31 agosto 2017, n. 20647

Paolo Pizzuti

Sia nell’ipotesi di assunzione sostitutiva con contratto a termine che di assegnazione del lavoratore alle mansioni svolte da un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è ammesso il c.d. scorrimento. In base a tale meccanismo, il lavoratore “non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa”.
In generale, infatti, non può essere “disconosciuta all’imprenditore – nell’esercizio del potere autoorganizzatorio – la facoltà di disporre (in conseguenza dell’assenza di un dipendente) l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione, di tipo causale tra l’attività del sostituto e quella del soggetto sostituito, in difetto della quale si avrebbe una mera coincidenza temporale tra la sostituzione interna del dipendente assente e l’assegnazione del sostituto ad una posizione lavorativa non correlata a quella lasciata scoperta dal dipendente assente”.

Così si è espressa la Cassazione (ord. 31 agosto 2017, n. 20647), ribadendo il proprio consolidato orientamento relativamente alla fattispecie in cui alcuni lavoratori vengono chiamati “a cascata” (ovvero “a catena” o “con scorrimento”) a sostituire il posto di colui che, a sua volta, sostituisce il lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. In conformità, v. Cass. 19 marzo 2013 n. 6787; Cass. 16 febbraio 2010 n. 3598, Cass. 10 novembre 2009, n. 23761, in MGL, 2010, 263; Cass. 11 novembre 2003, n. 16958, in GLav, 2004, n. 2, 25; Cass. 18 ottobre 1982, n. 5374, in FI, 1982, I, 278. V. anche Cass. 23 marzo 2007, n. 7126, in NGL, 2007, 396, la quale precisa che l’art. 2103 c. c. (nella formulazione precedente all’art. 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) non prevede che, “perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori il datore di lavoro debba comunicare a quest’ultimo, in occasione dell’assegnazione anzidetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione”. L’affermazione vale soprattutto in caso di realtà aziendali complesse nelle quali la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica (v. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1724, in GLav, 2011, n. 12, 51).
Con specifico riferimento all’ipotesi in cui il prestatore assente con diritto alla conservazione del posto viene sostituito da un lavoratore assunto con contratto a termine, la giurisprudenza (precedente alla riforma attuata con il D.Lgs. n. 81/2015) ha rilevato che quest’ultimo non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa (potendo verificarsi che il datore sposti sul posto occupato dal lavoratore assente un altro dipendente ed adibendo al posto di quest’ultimo il lavoratore assunto con contratto a termine), a condizione, però, che venga rispettato un criterio di correlazione causale tra l’attività del nuovo assunto e quella del lavoratore assente (v. Trib. Pavia 27 aprile 2006, in RCDL, 2006, 458; Trib. Milano 10 giugno 2008, ivi, 2008, 1203, secondo cui “il datore di lavoro che eccepisca il c.d. scorrimento deve dimostrare, da un lato, che vi sia una relazione necessaria nella concatenazione degli spostamenti e dall’altro che nello scorrimento tra una posizione e l’altra al neoassunto sia stato attribuito un posto di lavoro effettivamente sostitutivo e non aggiuntivo” e Trib. Voghera 1 dicembre 2006, id., 2006, 1112, per la necessità di una correlazione causale tra assenza ed assunzione a termine).
Per quanto concerne in particolare le assunzioni sostitutive con contratto a tempo determinato, secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro (Circ. n. 18/2014), pur essendo venuto meno (in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 78/2014, oggi abrogata dal D. Lgs. n. 81/2015) l’obbligo di indicare le causali nel contratto, è consigliabile inserirle quando il lavoratore viene assunto “per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità”, atteso che tali rapporti sono esenti da limiti quantitativi (art. 23, co. 2, D. Lgs. n. 81/2015) ed inoltre non sono sottoposti al contributo addizionale dell’1,40%. Anche l’INPS aveva precisato che – ancorché a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, L. 16 maggio 2014, n. 78, sia venuto meno l’obbligo di indicare la relativa causale all’interno del contratto – ove il contratto sia stipulato per ragioni sostitutive, i datori di lavoro devono continuare a darne notizia con l’indicazione della ragione sostitutiva nel flusso UNIEMENS (cfr. INPS Msg 17 aprile 2014, n. 4152).

Sostituzione per scorrimento
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