Il disoccupato in cerca di occupazione in uno Stato membro dell’Unione Europea (diverso da quello di provenienza) ha diritto alle prestazioni di disoccupazione per tre mesi, mentre la possibilità di prorogare tale periodo è regolata dallo Stato competente.

Nota a Corte di Giustizia UE, sez. I, 21 marzo 2018, C-551/16

Alfonso Tagliamonte

Un soggetto in “disoccupazione completa” (v. art. 19, D.LGS. n. 150/2015, riportato in calce)  che soddisfi le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni economiche di disoccupazione, qualora si rechi in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro – c.d. esportazione delle misure di disoccupazione – (alle condizioni e nei limiti elencati dal par. 1, dell’art. 64, del Regolamento n. 833/2004, riportato in calce).

La normativa prevede, in particolare, che il diritto alle prestazioni di disoccupazione è mantenuto per un periodo massimo di 3 mesi (art. 64, par. 1, lett. c)). Questo periodo decorre dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, a condizione che la durata totale dell’erogazione delle prestazioni non superi il periodo complessivo in cui ha diritto all’assegno di disoccupazione a norma della legislazione dello Stato di provenienza (es.: un disoccupato quarantenne italiano che abbia già percepito 22 delle 24 mensilità previste per la propria assicurazione sociale per l’impiego – NASpI – qualora si rechi in Francia in cerca di occupazione, potrà ottenere l’esportazione dall’ufficio competente solo dei rimanenti 2 mesi di assegno).

La norma in parola dispone poi che gli uffici o le istituzioni competenti “possono” prorogare tale periodo di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi.

La Corte di Giustizia Europea (CGUE, sez. I, 21 marzo 2018, C-551/16) è stata chiamata a dirimere una controversia incentrata su quest’ultimo punto. I fatti di causa riguardano il disaccordo tra un cittadino beneficiario dell’assegno di disoccupazione e l’istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati dei Paesi Bassi, che ha rigettato la domanda del disoccupato volta ad ottenere la proroga del periodo di esportabilità della sua prestazione di disoccupazione oltre i 3 mesi, sulla base delle indicazioni contenute in una circolare del Ministero degli affari sociali e dell’occupazione.

L’ufficio competente, sollecitato dal Tribunale di Amsterdam, ha motivato la scelta di non accogliere la richiesta sul presupposto che solo “le circostanze specifiche del caso di specie, in particolare l’esistenza di prospettive reali e percettibili di occupazione, potevano giustificare l’accoglimento di una siffatta domanda”. In particolare, secondo il Tribunale, tali circostanze si verificano quando l’interessato attua un percorso che può sfociare in un’occupazione e che richiede il prolungamento del soggiorno nello Stato membro ospitante, o quando l’interessato fornisce una dichiarazione d’intenti da parte di un datore di lavoro che gli offre una prospettiva reale d’impiego in tale Stato membro.

Alla luce dei fatti, la Corte U.E. ha precisato che la suddetta “possibilità di prorogare” il periodo di ulteriori tre mesi offerta agli uffici preposti, deve essere interpretata nel senso che non vi sono ostacoli a che una misura nazionale possa imporre “all’istituzione competente di rifiutare, in linea di principio, qualsiasi richiesta di proroga del periodo di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione oltre i tre mesi, a meno che detta istituzione ritenga che il rifiuto di tale domanda conduca ad un risultato irragionevole”.

* D.LGS. n. 150/2015, Art. 19. Stato di disoccupazione

1.Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. i), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016)

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”.

5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l’impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

7. Allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l’ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

** Regolamento n. 833/2004, Art. 64: Disoccupati che si recano in un altro Stato membro.

1.La persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti sotto indicati:

a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l’iscrizione se quest’ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell’erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi;

d) le prestazioni sono erogate dall’istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.

2. Se l’interessato ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c), o prima di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le istituzioni competenti possono consentire all’interessato di ritornare in una data posteriore senza perdita del diritto.

3. Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il diritto alle prestazioni è conservato a norma del paragrafo 1 è pari a tre mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino ad un massimo di sei mesi.

4. Le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in cui la persona si reca per cercare un’occupazione sono definite nel regolamento di applicazione.

Indennità di disoccupazione negli Stati UE
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: