Il pieno svolgimento di mansioni dirigenziali dà diritto all’intero trattamento economico previsto per la posizione ricoperta.

Nota a Cass. 10 maggio 2018, n. 11334

Gennaro Ilias Vigliotti

L’assegnazione di mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e responsabilità attinenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta, “anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico e… nelle differenze retributive vanno ricompresi anche gli elementi accessori e, dunque, sia la retribuzione di posizione che quella di risultato”.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione 10 maggio 2018, n. 11334 in linea con l’orientamento consolidata (v. Cass. n. 256363/2016; n. 3311/2015 e S.U.n.3814/2011).

Nello specifico, il Collegio osserva che, qualora via sia svolgimento da parte dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, che abbiano ricevuto la retribuzione di risultato, “in assenza della apertura del procedimento di copertura del posto vacante e per tempi ben più lunghi di quelli ordinariamente previsti per tale copertura”, le norme che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare vanno interpretate nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.LGS. n. 165/2001, art. 52).

In particolare, all’ipotesi della reggenza, straordinaria e temporanea,in sostituzione del titolare assente o impedito, si può ricorrere, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo laddove sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Mentre, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio configura “svolgimento di mansioni superiori con conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive tra cui il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni” (v. Cass., n. 10628/2017).

Funzioni dirigenziali e retribuzione di posizione e di risultato nel pubblico impiego
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