Il datore di lavoro deve giustificare il diniego al godimento delle ferie tempestivamente richieste che avrebbero evitato il superamento del periodo di comporto per malattia ed il conseguente licenziamento.

 Nota a Cass. 29 ottobre 2018, n. 27392

 Alfonso Tagliamonte

In merito alla fruizione delle ferie richieste dal lavoratore per evitare il superamento del periodo di comporto per malattia, secondo la Corte di Cassazione (29 ottobre 2018, n. 27392) è necessario valutare che:

a) da una parte, non vi sono motivi che ostacolino la richiesta di ferie tempestivamente avanzata da un lavoratore; richiesta che gli consenta di “proseguire nel rapporto di lavoro senza dover far ricorso all’aspettativa (che, si ricorda, opera alla stregua di una parentesi che determina la sospensione di tutte le obbligazioni sinallagmatiche tra le parti senza decorrenza dell’anzianità e senza corresponsione della retribuzione” (v. Cass. n. 18420/2016; Cass. n. 2794/2015, e Cass. n. 12233/2013);

b) dall’altra, il datore di lavoro non è tenuto ad accogliere la suddetta richiesta poiché la stessa è rimessa ad una sua valutazione nell’ambito del bilanciamento di esigenze contrapposte. Tuttavia, a tutela dell’occupazione, “solo esigenze organizzative effettive e concrete possono, in ossequio alle clausole generali di buona fede e correttezza, giustificare un diniego e così far prevalere l’interesse aziendale all’interesse del lavoratore di godere di giorni di ferie, scongiurando così la maturazione del comporto”.

Inoltre, il datore di lavoro che abbia ricevuto una richiesta di ferie “finalizzata” dal lavoratore “in malattia” ha l’onere di dimostrare di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, “del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto” (v. Cass. n. 5078/2009).

Ferie e periodo di comporto
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