Il datore di lavoro ed i suoi delegati devono adempiere all’obbligo di formazione e di informazione sulle misure in materia di sicurezza e, in caso di distacco illecito, gli obblighi di prevenzione gravano sia sul distaccante che sul distaccatario entrambi fittizi.

Nota a Cass. 14 giugno 2018, n. 49593

Flavia Durval

In tema di sicurezza, il datore di lavoro ed i suoi preposti (v. art. 18, D.LGS. n. 81/2008) sono tenuti ad adempiere agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte, e, in caso di violazione dei suddetti obblighi, rispondo dell’infortunio occorso al lavoratore, “laddove l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento”. Il dovere di prevenzione grava inoltre sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale, sia sul distaccatario fittizio, il quale assume la qualifica di datore di lavoro di fatto.

Tali principi sono posti dalla Corte di Cassazione 14 giugno 2018, n. 49593 (conforme, Cass. n. 45808/2017) relativamente all’infortunio mortale occorso a due lavoratori precipitati nel vuoto da una pedana (sganciatasi a causa dell’errato sistema di ancoraggio) utilizzata per lavori appaltati dalla società Autostrade ad altra ditta.

Nella specie, il dirigente della società veniva considerato (da App. Firenze 11 marzo 2016) responsabile per non aver fornito ai lavoratori addetti alla costruzione alcuna informazione, formazione ed addestramento, nonché per avere affidato le attività in questione senza tenere conto delle capacità e condizioni dei lavoratori impiegati in rapporto alla loro salute e sicurezza, né provvedere all’aggiornamento delle misure di prevenzione e sicurezza e neppure mettere a disposizione degli operai tutti i pezzi di montaggio propri del sistema.

Venivano altresì condannati l’amministratore della società cui erano stati appaltati i lavori, in qualità di datore di lavoro formale dei due infortunati, e l’amministratore della società presso cui era stato fittiziamente distaccato uno dei lavoratori immediatamente dopo l’assunzione. Il distacco era inoltre considerato illegittimo non ravvisandosi alcun interesse della società distaccante.

La Cassazione conferma la sentenza di merito, che aveva rinvenuto un’inequivocabile sussistenza del nesso causale tra l’infortunio e la mancata informazione/formazione dei lavoratori – che non avevano seguito alcun corso ed operavano in una situazione di “totale superficialità” e “rilevantissima pericolosità”-  e sintetizza i parametri fondamentali a presidio dei doveri formativi ed informativi posti a carico dell’azienda anche nell’ipotesi di lavoratori delocalizzati tramite distacco:

a) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE E NEGLIGENZA DEL LAVORATORE – il datore di lavoro è tenuto, oltre che alla individuazione e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (v. Cass. n. 45808/2017, cit.), a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (v. Cass. n. 1112/2011) e non può appellarsi al comportamento imprudente posto in essere dai lavoratori non adeguatamente formati. Egli, infatti, qualora non adempia agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati, risponde a titolo di colpa specifica, anche dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, “trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi “(v. Cass. n. 39765/2015);

b) CONDOTTA ABNORME E IMPREVEDIBILE DEL LAVORATORE – nel caso di specie, non è peraltro possibile invocare l’esistenza di una colpa del lavoratore (concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro) idonea ad esimere l’azienda dalle sue responsabilità, in quanto concretizzatasi in un comportamento anomalo del prestatore “assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite…..e del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore” (v. Cass. n. 16397/2015 e n. 8676/1996). Per configurare una condotta abnorme del dipendente è infatti necessario che essa sia “tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (v. Cass. nn. 7188/2018; 15124/2016; e 36227/2014);

c) INFORMAZIONE/FORMAZIONE NON SURROGABILI DAL BAGAGLIO PERSONALE DI CONOSCENZE DEL LAVORATORE – l’obbligo di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, inoltre, non è escluso ne è surrogabile dal bagaglio personale di conoscenze del prestatore formatosi in seguito ad una (anche lunga) esperienza operativa, o in ragione del “travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro” (v. Cass. n. 22147/2016). Ciò, in quanto l’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge e gravanti sul datore di lavoro (Cass. n. 21242/2014);

d) DISTACCO LEGITTIMO E FITTIZIO – quanto alla vicenda del distacco, il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 30, co.1, D.LGS. n. 276/2003, l’istituto si configura “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”; e, in base all’art. 18, co. 5-bis: “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, co. 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, co. 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo”. È questo il caso esaminato dal giudice di legittimità: infatti, il lavoratore distaccato doveva svolgere meri lavori di manovalanza per i quali il distaccante lo aveva già formato e, dunque, non era ravvisabile, tramite il distacco, alcun accrescimento della professionalità acquisita;

e) RESPONSABILITA’ DEL DISTACCATARIO FITTIZIO – inoltre, se il distacco è solamente fittizio non si produce lo spostamento degli obblighi di protezione e prevenzione dal distaccante al distaccatario che si avrebbe in caso di distacco legittimo. Tant’è vero che l’art. 3, co. 6, D.LGS. n. 81/2008 stabilisce che la disciplina in esso prevista si applica solamente nelle ipotesi di distacco legittimo di cui al citato art. 30, D.LGS. n. 276/2003 (nello specifico, la disposizione statuisce che: “6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante”).

Pertanto, nell’ipotesi di distacco fittizio, non trova applicazione il citato art. 3, co. 6, applicandosi invece i principi e le disposizioni generali sanciti dal T.U. n. 81/2008, e cioè, l’art. 299 (Esercizio di fatto di poteri direttivi), il quale dispone che: “ 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (ndr: sulla nozione di datore di lavoro, azienda e dirigente) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Ne consegue, cioè, che risulteranno “gravati dalla posizione di garanzia propria del datore di lavoro (in tutta la sua estensione) sia il datore di lavoro formale (id est, il distaccante fittizio), a norma dell’art. 2, decreto citato, sia il datore di lavoro sostanziale o di fatto (id est, il distaccatario fittizio), a norma dell’art. 299, medesimo decreto”. In base al principio di effettività, infatti, l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (v. Cass. n. 22606/2017 e n. 10704/2012). È, quindi, sul distaccatario fittizio, utilizzatore di fatto del lavoratore, che grava l’obbligo di sicurezza in ragione della sua posizione di garanzia ulteriore e concorrente rispetto a quella del datore di lavoro formale.

Obbligo di formazione e informazione nella prevenzione dei rischi e distacco del lavoratore
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