La società di trasporto ferroviario che adibisca dipendenti con qualifica di quadro a mansioni (inferiori) di macchinista e capo treno attua una condotta antisindacale

Nota a Cass. (ord.) 1° aprile 2019, n. 9027

Fabrizio Girolami

Nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga l’utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l’assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano “marginali” e “funzionalmente accessorie e complementari” a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell’interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi in quanto posti in essere in violazione dell’art. 2103 c.c.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 1° aprile 2019, n. 9027 relativa al settore del trasporto ferroviario, tornata ad occuparsi della delicata questione relativa alla legittimità (o meno) della condotta del datore di lavoro che, al fine di contenere gli effetti lesivi degli scioperi, sostituisce il personale scioperante con dipendenti di qualifica superiore, adibendoli a mansioni inferiori rispetto a quelle di appartenenza (conformi,  Cass. 22 maggio 2018, n. 12551, in questo sito, con nota di F. DURVAL, Condotta antisindacale: nazionalità, attualità e sostituzione degli scioperanti; Cass. 10 luglio 2015, n. 14444; Cass. 19 luglio 2011, n. 15782; Cass. 3 giugno 2009, n. 12811; Trib. Milano 17 gennaio 2019, n. 1208, in questo sito, con nota di F. GIROLAMI, Condotta antisindacale e sostituzione dei lavoratori in sciopero con dipendenti non scioperanti).

Nel caso di specie, il sindacato Or.S.A., con ricorso proposto ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, aveva chiesto al Tribunale di Pisa di dichiarare l’antisindacalità del comportamento della società Trenitalia S.p.A. (di seguito per brevità “società”), consistito nell’avere sostituito, durante due distinte azioni di sciopero (svoltesi rispettivamente in data 5-6 luglio 2009 e 11-12 luglio 2009), numerosi lavoratori scioperanti con qualifica di macchinista e capotreno (train manager) con personale avente qualifica di “quadro”, nella guida e scorta dei treni.

Avverso la sentenza che aveva respinto il ricorso, il sindacato aveva proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, la quale aveva qualificato come “antisindacale” il comportamento tenuto dalla società, ordinando altresì alla medesima di astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti di analogo tenore.

La Corte territoriale aveva accolto il ricorso del sindacato appellante qualificando come “antisindacale” la condotta posta in essere dalla società, sul presupposto che il comportamento del datore di lavoro che sostituisce i lavoratori in sciopero con altri dipendenti (quadri), assegnandoli a tal fine a mansioni inferiori, costituisce “condotta antisindacale”, a meno che siffatte mansioni siano “marginali” e “funzionalmente accessorie e complementari” rispetto a quelle proprie della posizione dei dipendenti impiegati in sostituzione. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che – sulla base delle declaratorie previste dalla contrattazione collettiva aziendale applicata dalla società – dovesse escludersi che il personale avente qualifica di quadro potesse condurre un treno o fare la scorta, in quanto, per definizione, tale attività “non rientra tra le attività marginali e complementari di tale qualifica professionale, cui sono demandate funzioni altamente professionalizzate e mirate al raggiungimento degli obiettivi aziendali”. Né poteva assumere rilievo, sempre secondo App. Firenze, la circostanza che “la conduzione dei treni debba essere conservata in capo anche al personale con qualifica di quadro in ragione della necessaria conservazione delle abilitazioni di condotta e di scorta”.

La Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, avendo accertato che l’attività di sostituzione di personale in sciopero effettuata dalla società non poteva rientrare tra le attività marginali o eccezionali proprie della qualifica di quadro, in quanto dall’esame delle “fonti contrattuali” era risultato escluso che “un quadro possa condurre un treno o fare una scorta, poiché per definizione l’attività descritta non rientra fra le attività marginali e complementari” di tale figura professionale, precisando che “…d’altro canto la stessa disposizione collettiva consente la fungibilità delle mansioni solo nell’ambito di figure professionali dello stesso livello professionale” ed ha, pertanto,  rigettato il ricorso proposto dalla società, condannandola al pagamento delle spese processuali.

Comportamento antisindacale del datore di lavoro e sostituzione del personale scioperante con dipendenti di qualifica superiore
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