La recente modifica dell’art. 10, L. n. 1124/1965 non riguarda il danno complementare ossia il danno non indennizzabile dall’Inail.

 Nota a Trib.  Trieste 25 febbraio 2019, n. 26.

 Giuseppe Catanzaro

Nel caso di accertato infortunio sul lavoro, il lavoratore (o i suoi eredi) che agisca per il risarcimento del danno deve scomputare dalla domanda la quota di indennità che viene corrisposta dall’Inail.

È quanto previsto dall’art. 10, L. n. 1124/1965, recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, il quale fa riferimento al cosiddetto “danno differenziale”, ossia al danno che emerge dalla differenza tra l’ammontare richiesto a titolo di risarcimento e quanto viene liquidato dall’Inail a titolo di indennizzo.

Con una recente sentenza resa dal Tribunale di Trieste (25 febbraio 2019, n. 26) è stato evidenziato che il danno complementare, ossia il danno non indennizzabile dall’Inail, non soggiace alla regola sopra richiamata e che dunque da esso non dovrà essere scomputata alcuna l’indennità.

Nel caso di specie, gli eredi di un lavoratore defunto agivano – sia in veste di eredi che di diretti danneggiati – per il risarcimento del danno discendente dalla morte del familiare per malattia derivante da esposizione ad amianto.

In particolare, gli eredi chiedevano il riconoscimento del danno terminale, tipologia di danno non ricompreso tra quelli indennizzabili dall’Inail.

All’esito dell’istruttoria, il Giudice accertava l’esistenza del nesso causale tra la malattia occorsa al lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro, il quale non era riuscito a provare di avere adottato tutte le cautele idonee ad evitare o ridurre i rischi connessi alla pericolosità dell’amianto.

Quanto alla misura del risarcimento, il Tribunale ha in primo luogo richiamato la predetta modifica dell’art. 10, L. n.1124/1965 e le regole sul danno differenziale. Ha poi affermato che non risponderebbe ad alcun criterio di ragionevolezza ricomprendere all’interno di tale disciplina anche l’ipotesi, quale quella in esame, di danno complementare e ciò in quanto tale danno, non essendo indennizzabile dall’Inail, si sottrae al rapporto tra risarcimento e indennizzo.

In conclusione, agli eredi è stato liquidato sia il danno terminale nella sua intera misura, sia il danno iure proprio.

Dal calcolo del danno complementare per infortunio professionale non si scomputa l’indennità corrisposta dall’Inail
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