Nel nostro sistema non esiste un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, nel senso che ciascun istituto retributivo indiretto si calcola secondo le previsioni della sua fonte regolatrice legale o contrattuale. Così, la legge prevede un criterio di onnicomprensività alla base del computo dell’indennità di preavviso in caso di licenziamento (art. 2118 c.c.) e del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.). Mentre, in mancanza di specifica previsione legislativa o contrattuale, vanno escluse dalla retribuzione quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione (come i c.d. “bonus annuali”) (v. da ultimo Cass. n. 4685/2019).

S. G.

Onnicomprensività
Tag:                                                                                     
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: