Il capitolato dell’appalto che descriva in maniera analitica i compiti affidati ai dipendenti non esclude l’autonomia organizzativa dell’appaltatore quando, nell’ambito di un’impresa genuina, egli eserciti il potere direttivo ed assuma i rischi dell’impresa stessa.

Nota a Cass. (ord.) 10 giugno 2019, n. 15557

 Sonia Gioia

La predeterminazione analitica delle modalità esecutive del servizio appaltato non ne compromette la genuinità e l’osservanza delle previsioni contenute nel capitolato di appalto non esclude l’autonomia organizzativa della ditta appaltatrice che abbia una struttura imprenditoriale propria, né esclude l’assunzione del rischio per la corretta esecuzione del servizio, cui si correla l’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nell’appalto.

L’affermazione è della Corte di Cassazione (sentenza 10 giugno 2019, n. 15557, che conferma App. Milano n. 681/2015) con riguardo al ricorso intentato da alcuni lavoratori nei confronti di Trenitalia s.p.a. e di Servirail Italia s.r.l., diretta all’accertamento della violazione del D.LGS. n. 276/ 2003, art. 29, co. 1, ed avente ad oggetto l’appalto cui gli stessi erano addetti (relativo ai servizi di accoglienza e di assistenza alla clientela dei treni notte in servizio nazionale e internazionale) e l’accertamento del loro diritto all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di Trenitalia. Nello specifico, la Corte rileva che:

a) l’impianto fondamentale del divieto di interposizione al di fuori dei casi consentiti, disciplinato dal D.LGS. n. 276/2003 (art. 29, co.1), oltre a definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20 – 28 dello stesso decreto, pone un divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, assistendo tale divieto con un impianto sanzionatorio che consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata “al di fuori dai limiti e delle condizioni” previste dall’art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio (“stipulato in violazione” di legge – art. 29, co. 3 bis -), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione o dell’appalto non genuini (Cass. S.U. n. 2990/ 2018);

b) l’art. 29, co.1, in particolare, richiama i due principali elementi che (per la disciplina di cui all’art. 1655 c.c.) caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa;

c) qualora si prospetti una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, “il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto” (Cass. n. 12664/2003);

d) gli appalti di opere e servizi che (pur espletabili con mere prestazioni di manodopera) costituiscono un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto, sono leciti (Cass. n. 8643/2001).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha escluso l’esercizio di tale potere direttivo e di controllo direttamente sulle persone adibite all’appalto da parte di Trenitalia, ritenendo che: 1) il potere disciplinare permaneva in capo all’appaltatore. Infatti, come rilevato nel giudizio di primo grado, l’estrema analiticità della descrizione delle condizioni dell’appalto non escludeva il potere disciplinare e gerarchico della società appaltatrice (e non di Trenitalia); 2) la predeterminazione delle modalità esecutive, dettagliatamente descritte nel capitolato, rispondeva all’esigenza di adeguatezza della prestazione lavorativa alle caratteristiche tecniche del particolare servizio, senza tuttavia incidere sull’autonomia dell’impresa appaltatrice circa la regolazione dei turni lavorativi, delle ferie e quant’altro relativo alla gestione del rapporto di lavoro: i lavoratori dovevano cioè rivolgersi ad essa per tutto ciò che riguardava la gestione del rapporto di lavoro; 3) le condizioni dell’appalto, pur se indicate in modo analitico, erano coerenti con la tipologia del servizio oggetto del contratto, in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di qualità del servizio, il cui espletamento comunque implicava un’organizzazione di mezzi e di personale da parte della società appaltatrice; 4) il coordinamento con il personale di Trenitalia era coerente con l’oggetto dell’appalto e non costituiva, di per sé, un indice della natura non genuina dello stesso; la società appaltatrice aveva una propria organizzazione d’impresa, con conseguente assunzione del relativo rischio.

Appalto genuino
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