I servizi di sicurezza aeroportuali rientrano nei servizi pubblici essenziali e sono dunque soggetti ai limiti legislativi previsti per l’esercizio del diritto di sciopero, escluse le procedure di raffreddamento e conciliazione.

Nota a Cass. 2 ottobre 2019, n. 24633

Kevin Puntillo

“I servizi di sicurezza aeroportuale rientrano nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 della legge n. 146 del 1990 e il diritto di sciopero che interessa tali servizi è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, con esclusione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, nei termini previsti dalla regolamentazione provvisoria del trasporto aereo”.

Questa, la rilevante affermazione della Corte di Cassazione (2 ottobre 2019, n. 24633, difforme da App. Milano n. 928/2014) relativamente al ricorso di una società svolgente attività all’interno dell’Aeroporto di Milano Malpensa nel campo dei servizi di sicurezza, consistenti nel controllo degli accessi ai varchi dell’area cargo, della radiogenatura delle spedizioni di merci in transito e di servizi di sottobordo e dei controlli per compagnie esposte ad azioni terroristiche.

La società, preso atto che non risultava proclamata alcuna azione di sciopero riguardante il settore del trasporto aereo, in un primo momento aveva diramato una informativa al personale interessato, invitandolo a non partecipare allo sciopero indetto da Filmcams-Cgil in quanto relativo alla vigilanza privata, dopodiché aveva irrogato la sanzione disciplinare, per assenza ingiustificata, ad alcuni dipendenti, operatori all’interno dell’aeroporto per la vigilanza e sicurezza delle merci, che avevano aderito a tale sciopero.

La Corte, disattendono interpretazioni suscettibili di minare l’effettività del godimento, nel loro contenuto fondamentale, dei diritti della persona costituzionalmente garantiti (v. Cass. n. 2298/2019, in motivaz.), precisa che la L. n. 146/1990 (e successive mod. ed integrazioni) persegue la finalità di garantire la prevalenza dei diritti della persona “alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione” (art. 1, co. 1) rispetto ad astensioni collettive incidenti sulla funzionalità di servizi pubblici essenziali.

In questo senso, un servizio, sebbene non espressamente citato nell’elenco (non tassativo) contenuto nella L. n. 146/1990 (art. 1, co. 2), “è qualificabile come servizio pubblico essenziale quando è funzionale alla tutela di beni di ancor maggiore rilievo costituzionale, quali la vita e la sicurezza delle persone” (v. Cass. n. 17082/2011, che ha ritenuto essenziale, con necessità di preavviso minimo, il servizio di rimorchio nell’ambito dei porti). E, per quanto riguarda l’esclusione delle “Procedure di raffreddamento e conciliazione” nei servizi di sicurezza aeroportuale (come il controllo degli accessi al varco), nei loro confronti trovano applicazione le procedure contrattuali previste nell’ambito di ciascuna categoria, valutate idonee dalla Commissione di Garanzia o, in alternativa, la procedura amministrativa di cui all’art. 2, co. 2, L. n. 146/1990 (art. 29, L. cit.).

Sciopero e condotta antisindacale
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