L’indennità sostituiva dei giorni di congedo non goduti riconosciuta a un lavoratore per esposizione a rischio radiologico trova causa nel rapporto di lavoro e pertanto, ai fini fiscali, ha natura retributiva e non risarcitoria. Ne discende che la suddetta indennità concorre a comporre la base imponibile ai fini IRPEF del lavoratore cui è attribuita.

Nota a Cass. (ord.) 24 settembre 2019, n. 23717

Marialuisa De Vita

“L’indennità sostituiva dei giorni di congedo supplementari non goduti, da parte del personale esposto a rischio radiologico, trova causa nel rapporto di lavoro, e non ha pertanto natura risarcitoria ai fini fiscali, ne discende che l’importo di detta indennità concorre a comporre la base imponibile del lavoratore cui sia stata attribuita”.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 settembre 2019, n. 23717.

Nel caso di specie, una lavoratrice proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria formatosi in relazione ad un’istanza, presentata dalla stessa per il rimborso delle ritenute alla fonte indebitamente operate dal datore di lavoro. A fondamento dell’istanza veniva posta la sentenza del TAR che riconosceva alla lavoratrice sia il diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio radiologico, sia il diritto a godere dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario aggiuntivo non fruito (pari ad una mensilità di stipendio per ciascun anno) per compensare “la maggiore esposizione a rischio radiologico”.

Dal punto di vista tributario, la questione verteva sull’esatta qualificazione dell’indennità sostitutiva del congedo non fruito e sulla sua conseguente assoggettabilità o meno a tassazione, tramite ritenute alla fonte.

Alla tesi dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui all’indennità sostitutiva per ferie non godute doveva riconoscersi natura retributiva, avendo tale indennità la stessa natura dei redditi cui è collegata (ovverosia, nel caso di specie, redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro), si contrapponeva quella della contribuente favorevole alla natura risarcitoria e alla conseguente esclusione da tassazione, in quanto trattasi di una forma di ristoro per il danno alla salute subìto, non assimilabile alle ferie.

Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha ricordato, preliminarmente, il principio in base al quale ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, co. 2 e 49 TUIR non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRPEF solo le somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore che:

– non trovano la loro causa nel rapporto di lavoro;

– non trovano la fonte della loro obbligatoria corresponsione – in base alla interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti – né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, oppure successivi alla cessazione o all’interruzione del rapporto di lavoro.

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto che l’indennità sostitutiva dei giorni di congedo non goduti riconosciuti alla lavoratrice per esposizione a rischio radiologico trovava la sua causa nel rapporto di lavoro “non essendovi ragione per supporre che essa sia stata attribuita in sostituzione di altro genere di reddito, tantomeno prospettabile come reddito futuro a seguito della interruzione del rapporto di lavoro; deve pertanto affermarsi che detta indennità non può che concorrere alla formazione della base imponibile della lavoratrice”.

Tale conclusione si pone in linea con il principio di diritto, statuito in alcuni precedenti giurisprudenziali (Cass. 19 febbraio 2016, n. 33139 e Cass. 4 febbraio 2016, n. 2229), secondo cui l’indennità sostitutiva di un congedo non goduto, indipendentemente dalle finalità sottostanti, risulta assoggettabile a tassazione in quanto compenso percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, commisurato ad una certa quantità o ad una maggiore quantità di lavoro svolto, sebbene svolto in violazione di un diritto concesso a presidio di interessi primari.

Assoggettabilità a tassazione dell’indennità sostitutiva del periodo di congedo non goduto per rischio radiologico
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