Il trattamento economico del direttore sanitario va rapportato a quello del dirigente apicale sanitario e quello del direttore amministrativo a quello del dirigente apicale amministrativo.

Nota a Cass. (ord.) 16 marzo 2020, n. 7303

Maria Novella Bettini

In seguito al ricorso del direttore amministrativo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena per ottenere l’adeguamento del proprio trattamento economico, la Corte di Cassazione fissa una serie di importanti principi, muovendo dall’interpretazione dell’art. 2, co. 5, DPCM n. 502/1995, secondo cui: “Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un’ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all’80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un’ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale”.

Per la Corte, tale disposizione va interpretata nel senso che il trattamento economico del direttore sanitario va rapportato a quello del dirigente apicale sanitario e il trattamento economico del direttore amministrativo va correlato a quello del dirigente apicale amministrativo. Ciò, anche tenendo presente che “nell’esercizio delle sue funzioni il direttore amministrativo svolge funzioni di carattere prettamente amministrativo mentre il direttore sanitario dirige e coordina l’attività dei dirigenti medici”.

Tale affermazione si pone in linea con il contenuto della L. delega n. 419/1998, art. 2, co.1, lett. u), la quale ha stabilito che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo va definito “in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa”.

L’utilizzo dell’avverbio “rispettivamente” (v. l’art. 2, co. 5, DPCM cit.), precisa la Corte, indica con chiarezza che deve sussistere una relazione fra il trattamento economico del direttore sanitario e quello delle posizioni apicali della dirigenza medica, così come fra il trattamento economico del direttore amministrativo e quello del trattamento apicale della dirigenza amministrativa.

Si tratta di una distinzione che trova giuridico fondamento nella qualificazione sanitaria richiesta per la nomina a direttore sanitario rispetto a quella del direttore amministrativo: ai sensi del citato art. 3, co. 7, DLGS. n. 502/1992, infatti, il direttore sanitario è un medico mentre il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche; e la norma attribuisce distintamente al direttore sanitario la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e al direttore amministrativo la direzione dei servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale, stabilendo che il contenuto del contratto di lavoro, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sia demandato ad un DPCM.

Quanto alla definizione del trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, alla luce tanto del trattamento economico attribuito al direttore generale quanto delle posizioni in strutture organizzative complesse, “in un’ottica di equilibrio aziendale” (art. 2, co. 5, DPCM cit.), i giudici rilevano come sia “evidente che il raffronto debba essere effettuato tenendo conto (non degli importi massimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ma) delle specifiche realtà aziendali, apparendo ciò coerente con la ratio sottesa alla disposizione in questione che è quella di evitare che, in un determinato contesto lavorativo, un direttore amministrativo percepisca un compenso inferiore a quello dei suoi sottoposti” (v. in questo senso, Cass. n. 13385/2009 che, con riguardo alle pretese di un direttore sanitario ha ritenuto corretto il raffronto con le voci del trattamento base del dirigente medico apicale della struttura di riferimento).

LEGENDA

Art. 3, co. 7, DLGS. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni:

“7. Il direttore sanitario è un medico che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l’ufficio di direzione”.

 

Contratto dei direttori amministrativo e sanitario di Azienda Ospedaliera Universitaria (Cass. (ord.) n. 7303/2020)
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