Il danno professionale determinato dal demansionamento va parametrato al tipo di dequalificazione ed alla sua durata.

Nota a Cass. 23 marzo 2020, n. 7483

Jennifer Di Francesco

“Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma esso può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti”. A tal fine, possono essere valutati: a) la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta; b) il tipo e la natura della professionalità coinvolta; c) la durata del demansionamento; d) la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione (23 marzo 2020, n. 7483) relativamente ad un caso di demansionamento di un dipendente del settore telecomunicazioni che aveva svolto un lavoro di assistenza ai clienti privo dei requisiti di coordinamento di unità organizzative complesse (qualificanti delle mansioni di coordinatore di gruppo di lavoro), la cui mancanza era stata ritenuta fonte di dequalificazione e del conseguente diritto al risarcimento del danno (v. anche Cass. n. 21/2019).

In questo quadro, i giudici hanno confermato il giudizio di merito (App. Napoli) che aveva presunto l’esistenza di un depauperamento professionale in ragione del lungo arco temporale per il quale si era protratto (un biennio), tenendo conto delle mansioni svolte. Essi, inoltre, hanno parametrato il danno professionale alla durata ed all’entità del demansionamento subìto, affermando il corretto operato dei giudici di merito nella liquidazione equitativa del danno, con condanna della società a corrispondere al lavoratore un risarcimento pari alla metà delle retribuzioni percepite (nel biennio in questione). Tale liquidazione era stata motivata sulla base di due parametri essenziali: la qualità delle condotte datoriali concretizzatasi nel perdurante svuotamento delle mansioni condotto tramite la privazione continua delle funzioni di coordinamento caratterizzanti l’incarico formale attribuito e la durata delle stesse (ben due anni).

Dequalficazione e risarcimento del danno
Tag:                                                                                         
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: