L’accertamento della natura subordinata di medico dipendente da una casa di cura richiede la dimostrazione dell’assoggettamento all’eterodirezione della struttura sanitaria (la quale non consiste in una sporadica ingerenza o in un generico controllo sull’attività prestata), anche attraverso l’esame dei c.d. indici sussidiari, come il rispetto di un orario di lavoro, l’utilizzo di strumenti e macchinari e la richiesta di permessi alla struttura stessa.

Nota a Cass. 14 luglio 2020, n. 14975

Maria Novella Bettini

La speciale responsabilità professionale del medico non si presta ad essere oggetto di penetranti poteri conformativi della parte datoriale. Per cui, al fine di qualificare come subordinata la sua prestazione, occorre avere particolare riguardo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione anche valorizzando i c.d. indici sussidiari della subordinazione.

È quanto afferma la Corte di Cassazione 14 luglio 2020, n. 14975, nei confronti della decisione della Corte di Appello di Roma pronunziatasi in favore della natura subordinata sin dall’origine del rapporto tra una casa di cura ed un medico (addetto alla diagnostica, all’ambulatorio ed alla chirurgia).

Nello specifico, la Cassazione statuisce che, ai fini della distinzione dal rapporto di lavoro autonomo e fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, il requisito fondamentale del rapporto di lavoro è “il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative. L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (la giurisprudenza sul punto è consolidata).

Qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, “occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari – come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale”. Tali indici, pur se privi, ciascuno, di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (anche su questo punto la giurisprudenza è unitaria; v., fra tante, Cass. n. 5436/2019 e Cass. n. 13858/2009).

Con particolare riguardo al nomen iuris dato al rapporto di lavoro dai contraenti, esso non vale di  per sé a surrogare il criterio della subordinazione, in quanto lo stesso, pur costituendo un elemento da cui non si può prescindere, assume rilievo decisivo solo se l’autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità con cui si svolge il rapporto medesimo che potrebbe esprimere una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto successiva, modifica la volontà iniziale, conferendo alla relazione lavorativa un nuovo assetto negoziale (v. Cass. n. 4500/2007).

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui le parti, allo scopo di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, pur volendo attuare un rapporto di lavoro, abbiano dichiarato, simulatamente, di volere un rapporto di lavoro autonomo, ma poi, durante lo svolgimento del rapporto, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice – rispetto al nomen iuris adoperato in sede di conclusione del contratto – deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto stesso” (v. Cass. n. 8407/2001 e Cass. n. 4533/2000).

Natura del rapporto tra medico e casa di cura (Cass. n. 14975/2020)
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