Il dipendente ultrasessantenne è liberamente licenziabile solo quando il trattamento pensionistico diviene giuridicamente conseguibile.

Nota a Cass. 8 settembre 2020, n. 18662

Sonia Gioia

“La possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore di lavoro all’applicabilità del regime dell’art. 18, L. n. 300 del 1970 (c.d. Stat. Lav.), è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall’interessato”, con la conseguenza che il licenziamento intimato prima di tale momento non è sottratto alle tutele apprestate dall’art. 18 Stat. Lav.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (8 settembre 2018, n. 18662, difforme da App. Roma n. 1803/2017), in relazione al caso di un dipendente ultrasessantenne (impiegato presso un istituto di credito) collocato a riposo dalla società datrice pur non avendo ancora conseguito il diritto al trattamento pensionistico.

Al riguardo, la Corte ha precisato che:

  • il compimento dell’età pensionabile e il possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia determinano non l’estinzione del rapporto, ma esclusivamente la cessazione del regime di stabilità e tutele previsto dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4, co. 2, L. n. 108/1990), per cui soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia consente all’imprenditore il recesso ad nutum, ex 2118 c.c. (v. Cass. n. 435/2019; Cass. n. 13181/2018, annotata in questo sito da P. PIZZUTI, Licenziamento di ultrasessantenne e compimento dell’età pensionabile; Cass. S.U. n. 17589/2015);
  • il diritto a pensione si perfeziona nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dal legislatore, “momento che va identificato nella data di apertura della ‘finestra’ indicata caso per caso dalla legge” (principio operante non solo per la pensione di anzianità ma anche per quella di vecchiaia);
  • per l’insorgenza di tale diritto è, invece, irrilevante che “l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione” (Cass. n. 15879/2017; Cass. n. 20235/2010).

Pertanto, “il licenziamento ad nutum è ammissibile in quanto si ‘goda’ del trattamento pensionistico di vecchiaia e non è sufficiente che si sia in attesa di esso, seppur la fruizione sia procrastinata di soli 12 mesi” (Cass. n. 13181/2018, cit.).

Nel caso di specie, la Corte ha cassato con rinvio ad altro giudice la pronuncia di merito per non aver tenuto conto del principio in base al quale i lavoratori dipendenti che, a partire dal 2011, maturavano i requisiti contributivi e di età per la pensione di vecchiaia, conseguivano il diritto alla prestazione previdenziale decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei suddetti requisiti (art. 12, D.L. n. 78/2010, conv. con modificazioni dalla L. n. 122/2010, vigente all’atto del licenziamento), a nulla rilevando che prima di questo momento si fosse verificata “l’apertura della ‘finestra’ per la pensione di anzianità (dato eterogeneo rispetto a quello richiesto ex lege)”.

Legenda:

Art. 4, co. 2, L. n. 108/1990

“Le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, e dell’articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della presente legge e dell’articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Licenziamento ad nutum e requisiti pensionistici
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