Le festività sono conteggiate come astensione facoltativa dei genitori solo se rientrano per intero nel periodo di fruizione del congedo.

Nota a Cass. 22 luglio 2020, n. 15633

Francesco Belmonte

Ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, i giorni festivi sono computati solo nel caso in cui i medesimi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione del congedo stesso e non anche nell’ipotesi in cui il genitore rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione dal giorno immediatamente successivo.

Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 22 luglio 2020, n. 15633) in una fattispecie concernente il calcolo dei giorni di congedo parentale (ex art. 32, D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151) goduto in modalità c.d. frazionata.

Nella fattispecie, i genitori, entrambi dipendenti di Trenitalia S.p.a., si dogliavano della circostanza che la società datrice avesse considerato come giorni di fruizione del suddetto congedo, “e non invece come riposo o festività, i sabati e le domeniche e i giorni festivi che seguivano un periodo di congedo parentale (ove successivamente fosse ripresa l’attività lavorativa), ovvero i sabati, le domeniche e i giorni festivi posti tra due periodi di congedo parentale, quando il primo periodo era seguito da un giorno di ripresa dell’attività lavorativa.”

La Cassazione, in linea con le statuizioni della Corte d’Appello di Torino (App. Torino n. 139/2015) ha ritenuto che  qualora i giorni festivi (o feriali) si collochino tra un periodo di congedo parentale ed uno successivo di ripresa dell’attività lavorativa – ovvero tra un periodo e l’altro di congedo parentale – vi sia presunzione di continuità della suddetta astensione, di modo che anche tali giorni festivi (o non lavorati) debbano rientrare nel computo delle giornate fruite a titolo di congedo parentale. Viceversa, i festivi e/o feriali sono esclusi dal computo dell’astensione facoltativa, se gli stessi siano preceduti da un periodo di congedo parentale e anche da un solo giorno di ripresa dell’attività lavorativa, “non valendo in tal caso la presunzione di continuità, con conseguente riaffermazione del principio secondo cui il diritto potestativo di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta.”

In altri termini, secondo la Corte torinese, «la ripresa effettiva dell’attività lavorativa, anche di una sola giornata, “spezza” la continuità del congedo parentale, con la conseguente esclusione dell’attribuzione di tale titolo alle successive giornate».

Per la Suprema Corte, l’interpretazione fornita dai giudici di merito risulta conforme alla natura di diritto potestativo (liberalmente esercitabile dal genitore) attribuita alla fruizione del congedo parentale frazionato e non rappresenta una discriminazione illegittima rispetto a quei genitori che decidano di rientrare al lavoro in un giorno non seguito da una festività, fruendo, in tal modo, di un minor numero di giorni di congedo. Tale soluzione, tra l’altro, deve ritenersi conforme ai principi sanciti dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, i quali, “nel dettare norme a tutela della famiglia e nel fissare il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, impongono una applicazione non restrittiva dell’istituto.”

Congedo parentale e computo dei giorni festivi
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