In seguito all’accertamento di una somministrazione irregolare l’utilizzatore in capo al quale si costituisce il rapporto di lavoro è libero di gestire tale rapporto in autonomia secondo le regole dell’assetto organizzativo aziendale in cui la prestazione viene ad inserirsi.

Nota a Cass. 13 ottobre 2020, n. 22066

Francesco Belmonte

In caso di somministrazione irregolare, il rapporto costituito alle dipendenze dell’utilizzatore è nuovo e autonomo rispetto al rapporto precedente viziato per cui il lavoratore ha diritto ai trattamenti normativi ed economici applicati all’impresa utilizzatrice.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (13 ottobre 2020, n. 22066, difforme da App. Milano n. 619/2018) in seguito al ricorso di un lavoratore che, dopo la costituzione del rapporto con l’utilizzatore in conseguenza della nullità del contratto di somministrazione, aveva visto ridursi la retribuzione erogata rispetto a quella percepita nel corso del rapporto dal somministratore e aveva pertanto agito in giudizio per chiedere all’utilizzatore le differenze retributive.

La Corte, cassando la sentenza d’appello favorevole al dipendente, precisa (pur se in base al previgente art. 27, D.LGS. n. 276/2003, successivamente abrogato dall’art. 55, co. 1, lett. d), D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal co. 3 del medesimo art. 55) che la relazione biunivoca che s’instaura tra i soggetti del rapporto trilatero di somministrazione, in relazione agli atti di gestione del rapporto di lavoro, è limitata al periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo.

Tuttavia, nel momento in cui la struttura trilatera del rapporto viene meno, per effetto della accertata irregolarità del contratto di somministrazione, si determina, con l’utilizzatore, la costituzione di un nuovo ordinario rapporto di lavoro.

Ne consegue che l’utilizzatore della prestazione del lavoratore è “libero di gestire il rapporto di lavoro in autonomia secondo le regole che rinvengono applicazione nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale in cui la prestazione del lavoratore viene ad inserirsi”.

Pertanto, il trattamento economico e normativo applicato da parte del somministratore non rimane intangibile a seguito dell’inserimento del lavoratore in una diversa compagine organizzativa, soprattutto nell’ottica di mutamenti nell’esecuzione della prestazione.

Tale inserimento comporta, infatti, “un adeguamento della obbligazione lavorativa in relazione all’assetto organizzativo disposto dalla parte già “utilizzatrice” della prestazione, con conseguente applicazione del trattamento economico (retribuzione ordinaria, indennità, premi) e normativo (sede, orari di lavoro, turni, permessi…) sancito dalla disciplina legale e collettiva in vigore presso il nuovo datore di lavoro. Dalla costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto che aveva rivestito il ruolo di utilizzatore discende, quindi, coerente, l’applicazione al rapporto di tutta la disciplina legale e collettiva in vigore presso il nuovo datore di lavoro”.

Ciò, specie laddove il lavoratore sia stato assunto dalla società di somministrazione con contratto di lavoro secondo norme di diritto straniero e, dunque, con un trattamento normativo ed economico non estensibile.

Somministrazione irregolare e nuovo rapporto con l’utilizzatore
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