Il blocco dell’aumento stipendiale, ex art. 9, D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, non osta alla corresponsione dell’indennità di esclusività, di fascia superiore, al dirigente medico che abbia superato positivamente, al termine del quinto anno di servizio, la valutazione del Collegio tecnico.

Nota a Trib. Bari 22 luglio 2020, n. 1793

Francesca Albiniano

L’indennità di esclusività nel settore sanitario “costituisce voce stipendiale aggiuntiva che rientra nel trattamento fondamentale e va riconosciuta in presenza della opzione di esclusività”.

Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Bari 22 luglio 2020, n. 1793 che con un’articolata, quanto interessante, pronuncia ha stabilito come il blocco stipendiale, che ha disposto la sospensione degli aumenti dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013, non incide sull’indennità di esclusività che, rientrando nel novero dei trattamenti fondamentali in quanto “voce stipendiale aggiuntiva, è da riconoscere in caso dell’opzione di esclusività” (v. Cass. 17 novembre 2017, n. 27342).

Nella fattispecie al vaglio del Tribunale, il ricorrente assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria per 9 anni (dal 2008 al 2017) in regime di esclusività, nella posizione funzionale di Dirigente Medico Specialista, ottenendo, maturati 5 anni di servizio, valutazione positiva dal Collegio tecnico (di cui all’art. 15, co. 5 D.LGS. n. 502/1992) e conseguendo, altresì, un incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 lett. c), ccnl di comparto (riconosciuto formalmente solo nel 2017).

Il Giudicante (atteso anche l’esito positivo della verifica professionale operata dal Collegio tecnico – che spiega i propri effetti anche in tema di indennità di esclusività) ha analizzato la disciplina del c.d. blocco stipendiale di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2010, il quale testualmente prevede che: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (…) ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…) non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio”.

Il legislatore, invero, non specifica cosa debba intendersi per “eventi straordinari della dinamica retributiva” esplicitandone alcuni, quali “le variazioni economiche derivanti da eventuali arretrati o dal conseguimento di funzioni diverse nel corso del triennio, facendo a tale riguardo espressamente salva ‘in ogni caso’ la previsione del successivo co. 21”, secondo cui “per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.

Per quanto detto, posto che il “conseguimento di funzioni diverse” esula dall’alveo operativo del blocco, diviene allora decisivo verificare se l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore costituisca un effetto autonomo ed indipendente ovvero, all’opposto, sia inscindibilmente legato alla contestuale attribuzione di un nuovo incarico.

È, infatti, evidente che nel primo caso deve ritenersi sussistente un’ipotesi equivalente alle progressioni di carriera e, dunque, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 essa non può che avere effetti ai soli fini giuridici, mentre, nel secondo caso, potrà discorrersi di un trattamento economico correlato all’assunzione di funzioni superiori e, di conseguenza, ci si troverà in presenza di una vicenda estranea ai limiti applicativi della disposizione di finanza pubblica restrittiva.

Ad avviso del Tribunale, nel caso dell’incremento dell’indennità di esclusività non può farsi riferimento ad un “evento straordinario della dinamica retributiva”.  “In senso negativo, infatti, depone la circostanza che l’aumento del dovuto non costituisce un episodio una tantum, ma appartiene al regolare sviluppo della carriera del dirigente medico ed è previsto con altrettanta regolarità periodica”.

In definitiva, il Tribunale, esclusa la rilevanza del blocco stipendiale ed acclarato che il ricorrente aveva diritto ad un’investitura ex art. 27, del ccnl 8 giugno 2000, con riconoscimento anche formale di un incarico corrispondente alle mansioni di fatto esercitate subito dopo la valutazione del Collegio tecnico, riconosceva tanto la fascia superiore dell’indennità di esclusività, quanto quella della retribuzione di posizione minima unificata.

Indennità di esclusività e blocco stipendiale nel settore sanitario (Trib. Bari 22 luglio 2020, n. 1793)
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