I redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione non rientrano tra i redditi arretrati assoggettabili a tassazione separata ex art. 17 TUIR, se il ritardo nella loro corresponsione sia conseguenza dell’espletamento di particolari procedure per la loro liquidazione.

Nota a AdE, Risp. 20 aprile 2021, n. 269

Marialuisa De Vita

Con la Risposta ad interpello n. 269 del 20 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al regime di tassazione dei compensi erogati ai lavoratori dipendenti in periodi di imposta successivi a quello di maturazione.

Nel dettaglio, un Ministero si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate, rappresentando di aver svolto attività di vigilanza e ispezione su enti cooperativi avvalendosi del proprio personale appositamente retribuito. In relazione a tali pagamenti era accaduto che:

– la liquidazione dei compensi dovuti, maturati dall’agosto 2019 al termine del periodo di imposta, si era conclusa alla fine del mese di giugno 2020, con erogazione degli stessi nel successivo mese di luglio 2020;

– la dilazione dei tempi consueti per l’accredito delle somme ai dipendenti era stata determinata da una serie di richieste di integrazioni documentali, ricevute successivamente alla ricezione dei mandati di pagamento.

Il Ministero istante si rivolgeva all’Amministrazione finanziaria per sapere se i compensi de quibus dovessero essere assoggettati a tassazione ordinaria oppure a tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, per chiarire la natura dei compensi erogati, ha precisato che gli emolumenti per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e/o ispezione generano:

a) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se erogati nei confronti del personale non appartenente al Ministero che svolge tale attività;

b) reddito di lavoro dipendente se corrisposti, come nel caso di specie, al personale del Ministero, rientrando l’attività di vigilanza e ispezione tra i compiti istituzionali del Ministero stesso.

Tali redditi devono essere assoggettati a tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR se ricorrono le seguenti condizioni:

  • si tratta di emolumenti “arretrati” ovverosia riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono percepiti;
  • il ritardo nella loro erogazione discende da ragioni di “carattere giuridico”, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi (cfr. in q. sito M. DE VITA, Sono assoggettati a tassazione separata gli arretrati retributivi corrisposti dallo Stato ai propri dipendenti per effetto di sentenza di condanna) o da “oggettive situazioni di fatto” che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti entro i limiti ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta;
  • il ritardo nella corresponsione non è fisiologico rispetto ai normali tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi (cfr. Cass. 18 aprile 2019, n. 10887; Risp. AdE 13 dicembre 2017, n. 151).

In altri termini, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per l’applicabilità del regime di tassazione separata, non è sufficiente un mero ritardo nella erogazione dei compensi, ma occorre individuare la causa dell’intervallo temporale tra periodo di imposta di maturazione e periodo di imposta di percezione dell’emolumento e, quindi, distinguere tra cause di ritardo indipendenti o dipendenti dalla volontà delle parti. Ne consegue che, ove il ritardo risulti “fisiologico, ovvero strettamente correlato alla natura dell’emolumento […] l’applicazione della tassazione separata non risulta giustificata”.

Passando al caso di specie, la “particolare onerosità delle procedure di determinazione degli importi netti da erogare, delle relative ritenute previdenziali e fiscali da versare e le operazioni manuali di emissione dei singoli ordinativi di pagamento” unitamente alla prassi del Ministero istante di erogare i compensi relativi a revisioni e ispezioni, che si concludono in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario, nell’anno successivo a quello di effettiva maturazione, hanno indotto l’Agenzia delle Entrate ad escludere l’assoggettamento dei compensi in esame al regime di tassazione separata. Il ritardo nella loro corresponsione deve, infatti, considerarsi, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, fisiologico, discendendo dalla complessità delle procedure per la loro liquidazione.

Compensi erogati nell’anno successivo alla maturazione: tassazione ordinaria se il ritardo è fisiologico
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