Con due risposte ad interpello sul trattamento fiscale dei premi di risultato l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per l’applicazione della tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10%, l’obiettivo incrementale deve essere incerto alla data di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale.

Nota a AdE Risposte 17 novembre 2020, n. 550 e 20 aprile 2021, n. 270

Francesco Palladino

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte in oggetto, ha fornito una serie di chiarimenti sulla tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, dei premi di risultato.

Come è noto, l’art. 1, co. 182-189 della legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto l’applicazione di una imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura del 10% (salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro) per la tassazione:

a) dei premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

b) delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa entro il limite inizialmente fissato di € 2.000 lordi (comprensivo di premi e utili), elevato a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e per i soli lavoratori del settore privato che nell’anno precedente a quello di percezione del premio risultavano essere titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore a € 50.000.

Per l’applicazione del regime agevolato, al termine del periodo previsto dal contratto (c.d. “periodo congruo” ovvero di maturazione del premio), deve essere verificato un incremento di uno dei suddetti obiettivi (produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione), costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. Il raggiungimento dell’obiettivo incrementale deve tuttavia essere incerto alla data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale.

L’istante della Risposta n. 550/2020 riteneva non corretto il trattamento fiscale accordato al premio di risultato dal proprio datore di lavoro che, nell’erogargli il premio di produttività con la busta paga di luglio 2020, aveva applicato la tassazione ordinaria in luogo di quella agevolata, sul presupposto che, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo di secondo livello avvenuta il 1° ottobre 2019, non sussistevano dubbi nel raggiungimento dell’obiettivo di redditività, ovvero che l’utile lordo al 31 dicembre 2019 sarebbe risultato incrementale rispetto a quello registrato nel 2018. Si poneva il problema di capire se fosse o meno certo il risultato incrementale dell’anno in corso rispetto al precedente in un caso in cui l’erogazione avveniva alla data del 1° ottobre 2019, dunque, in una fase avanzata dell’esercizio, in cui però l’azienda possedeva esclusivamente dati economici-patrimoniali relativi al 1° semestre 2019.

L’Agenzia delle entrate, investita della questione, ha ritenuto che, dal momento che “le valutazioni del sostituto d’imposta, … giungono dopo nove mesi di attività delle società del Gruppo” la misura del risultato incrementale deve ritenersi “attentamente stimata” sicché non sussiste incertezza dell’obiettivo incrementale.

Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto corretto il trattamento fiscale accordato dall’azienda, dato che nel caso di specie, alla data di sottoscrizione del contratto (i.e. 1° ottobre 2019), questa aveva ritenuto conoscibile l’incremento di redditività dell’annualità 2019 rispetto a quella del 2018.

A presentare l’istanza che ha originato la Risposta n. 270/2021, era, invece, una società operatrice nel settore dei giochi e delle scommesse, che si trovava nella seguente situazione:

  • in data 29 marzo 2019 aveva sottoscritto un accordo integrativo aziendale con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Il premio di risultato era strutturato sulla base dell’incremento dell’EBITDA del 2019 rispetto a quello del 2018;
  • dopo diverse proroghe del suddetto contratto integrativo aziendale (anche a causa della pandemia da Covid-19), in data 8 ottobre 2020, il suddetto contratto veniva prorogato fino al 31 dicembre 2020;
  • in tale occasione erano state introdotte nel contratto talune modifiche al paragrafo relativo alla determinazione del premio di risultato per tener conto degli impatti sul business della società causati dalla chiusura dei punti vendita nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 per l’emergenza epidemiologica da Covid-19; in particolare, le parti del contratto, al fine di poter confrontare in modo omogeneo l’EBITDA del 2020 con quello del 2019, avevano convenuto di ricalcolare l’EBITDA del 2019, riducendolo in proporzione al numero dei giorni di sospensione dell’attività del 2020.

Con l’interpello n. 270/2021 l’istante poneva all’Agenzia delle entrate i seguenti due dubbi interpretativi:

  • se il ricalcolo dell’EBITDA, quale parametro di confronto per misurare l’incremento della redditività aziendale, potesse ritenersi corretto posto che, in generale, l’EBITDA è un parametro annuale mentre, nel caso di specie, con riferimento all’EBITDA del 2019, venivano decurtati i giorni di sospensione dell’attività dei punti vendita del 2020;
  • se la modifica delle modalità di determinazione del parametro costituito dall’EBITDA, che risultava contrattualizza in data 8 ottobre 2020, potesse incidere sulla funzione incentivante della normativa agevolativa in esame.

In replica ai suddetti quesiti, l’Agenzia delle entrate ha precisato quanto segue:

  • con riferimento al dubbio interpretativo n. 1, “non si ravvisano criticità nell’aver ricalcolato il valore di riferimento dell’indicatore di redditività costituito dall’EBITDA del 2019, dal momento che tale rideterminazione, in ragione del periodo di sospensione delle attività registratasi nel 2020, consente ugualmente di poter rilevare un incremento attuale di redditività, non configurandosi un confronto con un dato remoto”;
  • con riferimento al dubbio interpretativo n. 2, “la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiologica da covid-19, attestata nell’accordo aziendale dell’8 ottobre 2020, non ost[a] all’applicazione del regime agevolato, dal momento che, come detto, la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti”;

Secondo l’Agenzia delle entrate, con l’accordo dell’8 ottobre 2020, le Parti non hanno individuato un nuovo o diverso criterio di misurazione dell’obiettivo incrementale, tale da far venir meno la funzione incentivante delle norme in esame, ma hanno prorogato definitivamente sino al 31 dicembre 2020 l’accordo integrativo del 2019, ridisegnando, sulla base di un calcolo matematico e non discrezionale, la durata del periodo congruo, ovvero di maturazione del premio, al fine di rilevare un incremento attuale di redditività, attraverso il confronto di due dati omogenei.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue quindi che l’istante, laddove al 31 dicembre 2020 rilevi che il valore dell’EBITDA 2020 risulti incrementale rispetto al valore, ricalcolato come descritto nell’istanza, dell’EBITDA 2019, potrà applicare il regime agevolativo in esame previsto dall’art. 1, co. 182, della legge di Stabilità 2016 al premio di risultato relativo al 2020.

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in tema di (de)tassazione dei premi di risultato
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