Attestare falsamente la presenza in servizio allo scopo di rendere visibile la propria condotta di protesta non legittima il licenziamento.

Nota a Cass. 24 maggio 2021, n. 14199

Flavia Durval

La falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente pacificamente attivo anche sul versante sindacale, volta ad evidenziare una protesta per le condizioni di lavoro, non configura una condotta sussumibile nell’illecito tipizzato dal legislatore con l’art. 55 quater, co. 1, lett. a), D.LGS. n. 165/2001, nonché dalla disposizione di pari contenuto dettata dall’art. 59, co. 9, n. 2, ccnl per il personale del comparto funzioni locali, in quanto non idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, destinatario principale della protesta platealmente inscenata.

Con tale affermazione la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Salerno la quale, premesso che al lavoratore era stato contestato l’illecito disciplinare di cui alle norme sopracitate per avere «in modo reiterato attestato falsamente la propria presenza in servizio nei giorni e negli orari in cui si tratteneva all’esterno del luogo di lavoro pur risultando regolarmente in servizio», ha aggiunto che:

–  in quelle occasioni il lavoratore era stato visto all’esterno del cimitero comunale al quale era assegnato, con indosso dei cartelli di cartone che recavano impresse scritte di protesta per le condizioni di lavoro, a sua detta ingiuste e lesive della salute;

– in diritto l’illecito disciplinare contestato richiede una condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza in servizio. Ma, nella fattispecie, lo stesso non risultava integrato, perché, al contrario, il lavoratore “aveva reso volutamente visibile la propria condotta di protesta, cercando di attirare l’attenzione dei passanti e della stessa amministrazione, la quale ne era la destinataria”;

– “anche in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito tipizzato, in ragione del divieto di automatismi espulsivi, il giudice è tenuto ad effettuare il giudizio di proporzionalità ed a tener conto della portata oggettiva e soggettiva dei fatti contestati”;

– nella fattispecie la condotta non poteva giustificare la sanzione del licenziamento dal momento che:

a) le proteste avevano avuto una durata limitata ogni volta a pochi minuti;

b) non si trattava di una reiterazione degli episodi contestati come recidiva, bensì di un comportamento critico assunto nei confronti dell’amministrazione da dipendente pacificamente attivo anche sul versante sindacale;

c) non era emerso che il dipendente si fosse sottratto a specifici ordini o avesse omesso di attendere alle incombenze demandategli;

d) il lavoratore non aveva inteso ingannare l’ente sulla sua presenza in servizio.

Falsa attestazione della presenza in servizio e protesta per le condizioni di lavoro
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