La sanzione disciplinare comminata dall’amministrazione distaccante al lavoratore in comando presso un’amministrazione distaccataria è nulla.

Nota a Trib. Cagliari 28 aprile 2021

Pamela Coti

Nei casi di comando di un lavoratore pubblico presso un diverso ente pubblico, l’esercizio del potere disciplinare è posto in capo all’amministrazione distaccataria, anche laddove sia stato leso l’interesse della distaccante.

È quanto stabilito dal Tribunale di Cagliari in relazione all’irrogazione da parte dell’amministrazione di appartenenza di una sanzione disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente mentre si trovava in comando presso un altro ente pubblico.

Al riguardo il Tribunale ha precisato che la normativa di riferimento applicabile è la disciplina nazionale, in particolare l’art. 55 bis, co. 2, del D.LGS. n. 165/2001, nel testo inserito dall’art. 69, co. 1, del D.LGS. n. 150/2009 : “Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo,(per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, come nel caso di specie) senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni”, nulla stabilendo per il caso del comando l’art 50 della l.r. Sardegna 13 novembre 1998, n 31 in materia di procedimento disciplinare contro il personale dipendente della Regione o di enti o agenzie regionali (v. anche Cass.22 novembre 2012, n. 20724).

La soluzione prospettata dai giudici consente una scissione tra titolarità del potere disciplinare e titolarità dell’interesse sostanziale tutelato attraverso l’esercizio di potere punitivo ed è confermata dallo stesso art. 55 bis, con altre due previsioni:

– quella che “in caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica” stabilisce che “il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima” (co. 8);  – e quella che attribuisce, al capo della struttura o all’ufficio per i procedimenti disciplinari, nel corso dell’istruttoria, il potere di acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento (co. 6). Quest’ultima disposizione, in particolare, sia nell’ipotesi di comando che in quella di trasferimento del pubblico dipendente, attribuisce all’amministrazione distaccataria o cessionaria tutti gli strumenti per istruire e concludere il procedimento disciplinare, anche qualora la condotta incriminata si sia consumata ai danni dell’amministrazione distaccante o cedente. E cioè anche laddove l’amministrazione/datrice di lavoro, lesa dal comportamento disciplinarmente rilevante del pubblico dipendente, non sia in concreto titolare del potere disciplinare, rimesso ad altro Ente pubblico in posizione qualificata.

Il potere disciplinare in caso di comando fa capo all’amministrazione distaccataria
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