La solidarietà del committente negli appalti di servizi è stabilita dalla legge unicamente con riguardo ai “trattamenti retributivi”, da intendere in senso stretto, con esclusione pertanto dei crediti aventi natura di risarcimento danno, come la c. d. “indennità per le ferie non godute”.

Nota a Cass. (ord.) 17 febbraio 2022, n. 5247

Maria Novella Bettini

La locuzione normativa “trattamenti retributivi”, oggetto di obbligazione di garanzia solidale con l’appaltatore datore di lavoro ed il committente (ex. art. 29, co.2, D.LGS. n. 276/2003), che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, va interpretata “in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell’esclusione da essi dell’indennità sostitutiva delle ferie non fruite che non ha una tale natura”.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (ord. 17 febbraio 2022, n. 5247; conf. Cass. n. 28517/2019, in q. sito con nota di M.N. BETTINI; Cass. n. 23303/2019 e n. 10354/2016; Cass. n. 11462/2012; diff. da App. Napoli n. 1335/2017) in relazione al ricorso del dipendente di un appaltatore inadempiente, il quale aveva invocato la solidarietà del committente per il pagamento dell’indennità di ferie non goduta al termine del rapporto di lavoro (sul carattere risarcitori tout court, v. Cass. n. 10341/2011 e Cass. n. 18707/2008) .

La Corte precisa che in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 (esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.LGS. n. 165/2001) è applicabile ai soggetti privati (come Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici.

Ed è costante in giurisprudenza l’affermazione che per quanto concerne la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, nella locuzione nei “trattamenti retributivi” (di cui all’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003, cit.), non rientrano le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie e permessi (cfr. Cass. n. 10354/2016, cit. ed altre successive: v. recentemente Cass. n. 28517/219 e  n. 23303/2019, cit.). Tali emolumenti hanno infatti una natura mista di carattere: a) retributivo, per la “connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali”; b) e risarcitorio poiché finalizzata a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato qual è il riposo con recupero delle energie psicofisiche, nonché la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali.

In tema, v. Cass. n. 1757/2016, secondo cui “l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell’assoggettamento a contribuzione”.

Responsabilità solidale e indennità per ferie non godute
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