Riaffermati i principi (consolidati) in tema di efficacia temporale del C.C.N.L.

Nota a Trib. Vicenza 22 novembre 2022, n. 353

Fabrizio Girolami

Il Tribunale di Vicenza (22 novembre 2022, n. 353), ha dichiarato la “antisindacalità”, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), del comportamento attuato da una società operante nel settore della preparazione e concia del cuoio/tintura di pellicce, la quale – dopo avere applicato il C.C.N.L. UNIC sia nella parte economica che normativa fino al termine di scadenza (31.10.2019) – ha esercitato il recesso unilaterale dal medesimo, per applicare, a partire dal mese di novembre 2021, il C.C.N.L. Federconcia (sottoscritto il 31.8.2021), comunicando alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. UNIC che, non essendo esse firmatarie del C.C.N.L. Federconcia, non avrebbero potuto (nelle aziende che applicavano tale contratto) nominare RSA ai sensi dell’art. 19 Stat. Lav., né chiedere lo svolgimento delle assemblee sindacali retribuite nei luoghi di lavoro ex art. 20 Stat. Lav.

Nel caso di specie, le OO.SS. FILCTEM CGIL Vicenza, FEMCA CISL Vicenza e UILTEC UIL Vicenza-Verona, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 28 Stat. lav., avevano richiesto al Tribunale di Vicenza di dichiarare l’antisindacalità del sopra descritto comportamento della società, in quanto lesivo delle prerogative e dell’immagine del sindacato, il quale era stato estromesso, di fatto, dal potere di rappresentare e svolgere le sue funzioni all’interno delle aziende, senza poter nominare proprie RSA e senza poter richiedere assemblee, considerato che ai sensi dell’art 19 Stat. Lav. la firma del contratto collettivo applicato all’unità produttiva è la condizione necessaria per la costituzione della R.S.A.

Il Tribunale vicentino ha respinto il ricorso in opposizione, confermando la dichiaratoria di antisindacalità operata dal giudice della fase precedente (23.03.2022 n. 95), esponendo quanto segue:

  • l’art. 71 (“Decorrenza e durata”) del C.C.N.L. UNIC prevede che “il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo”;
  • l’art. 71 del C.C.N.L. UNIC prevede, dunque, una c.d. “clausola di ultrattività” che incide, precludendola, sulla libertà del datore di lavoro di applicare, a partire dal mese di novembre 2021, il diverso C.C.N.L. Federconcia;
  • secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, la disdetta di un contratto collettivo (nel caso di specie, il C.C.N.L. UNIC era scaduto, in quanto disdettato dal mese di aprile 2019, prima della sua naturale scadenza fissata al 31/10/2019) “ha la funzione non già di far cessare ante tempus gli effetti di un contratto, che già prevede un termine finale (che riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro in esso convenuta) e molto spesso anche, come nel caso di specie, la propria ultrattività, ma quella di attivare il procedimento finalizzato ad innovarne il contenuto regolativo, adeguando le pattuizioni all’evoluzione della realtà socio-economica” (in tal senso, si veda Cass., SS.U.U., n. 11325/2005; Cass. n. 23105/2019);
  • in questo quadro, il rinnovo “di un contratto collettivo che consegue alla riapertura del tavolo delle trattative è qualificabile, salve le ipotesi di “rottura della linea”, come una novazione oggettiva del contratto, un nuovo componimento del conflitto tra le medesime parti sociali riacceso dalla scadenza del termine”;
  • nel caso di specie, la società opponente, avendo pacificamente manifestato – per lungo tempo e quantomeno fino al 2019 – la volontà di adesione al C.C.N.L. UNIC, non era “libera di determinarsi in un diverso senso nemmeno nelle more del rinnovo di quel contratto, pacificamente scaduto ma i cui effetti, per espressa previsione dell’art. 71 in esso contenuto, si continuavano a produrre operando quel regime di ultrattività convenzionale a cui la società ha inevitabilmente prestato adesione”.
È “antisindacale” il comportamento dell’azienda che recede unilateralmente dal C.C.N.L., anche se scaduto in quanto disdettato, se quest’ultimo contiene una clausola di ultrattività fino al rinnovo
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