Qualora la data indicata sulla lettera di licenziamento, per mancato superamento della prova, sia scorretta e il lavoratore dimostri, tramite presunzioni, la natura ritorsiva del licenziamento per malattia, si configura la nullità del licenziamento.

Nota a Trib. Treviso 15 marzo 2023

Pamela Coti

Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova che non sia stato comunicato dal datore di lavoro al lavoratore entro l’ultimo giorno utile, è nullo se il lavoratore ne dimostra la natura ritorsiva, anche se con presunzioni

L’onere di dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo grava sul lavoratore e tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

È quanto stabilito dal Tribunale di Treviso 15 marzo 2023 in relazione al ricorso di un lavoratore volto all’ottenimento dell’annullamento del licenziamento ritorsivo da questi subito dopo che il periodo di prova era già trascorso.

Al riguardo il Tribunale ha rilevato che:

  • anche se l’atto di recesso durante il periodo di prova “non necessiti di formule “sacramentali” (e neppure della forma scritta per la sua validità, ben potendo il recesso anche essere comunicato verbalmente al lavoratore), è ovviamente necessario che la manifestazione di volontà pervenga comunque alla parte interessata nel termine contrattuale previsto”;
  • ne consegue che “il mancato esercizio della facoltà di recesso nel termine contrattualmente previsto comporta la cristallizzazione del contratto e la conseguente illegittimità del recesso datoriale fondato esclusivamente sul mancato superamento del periodo di prova”;
  • il licenziamento per ritorsione è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418, co. 2, c.c., e degli artt. 1345 e 1324 c.c.

La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che “il divieto di licenziamento discriminatorio … è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l’ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa. In tali casi, tuttavia, è necessario dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo” (Cass. n. 6282/2011).

Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova: termini e natura
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