I livelli retributivi stabiliti dal Regolamento nazionale ad opera delle strutture locali sono inderogabili.

Nota a Cass. 16 giugno 2023, n. 17373

Fabio Iacobone

Il Regolamento del personale CGIL è inderogabile. Ne consegue che è illegittimo “il mancato adeguamento retributivo deliberato per ragioni economico-finanziarie dagli organi comprensoriali tanto sotto il profilo dell’inderogabilità anche in peius dei livelli retributivi stabiliti dal Regolamento nazionale ad opera delle strutture locali, quanto sotto il profilo della legittimità in concreto ad intervenire in materia di livelli retributivi stabiliti dal Regolamento nazionale ad opera delle strutture locali, atteso che, ai sensi dell’art. 61, n. 4), “i Comitati Direttivi delle CGIL regionali curano l’applicazione del Regolamento per le strutture regionali, per le categorie regionali, per le CDLM/CDLT, per le categorie territoriali”, mentre il Comitato Direttivo regionale, nel caso di specie, non risulta avere adottato alcuna determinazione”.

Questo, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione (16 giugno 2023, n. 17373) in relazione al ricorso (accolto dalla Corte) avente ad oggetto la condanna dell’articolazione territoriale dell’organizzazione sindacale datrice al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo in cui il ricorrente aveva assunto la titolarità dell’incarico di segretario confederale territoriale e successivamente di segretario generale FILTEA/FILCTEM “a seguito del mancato adeguamento della retribuzione spettante disposta dalla Segreteria comprensoriale e dal Comitato direttivo confederale in contrasto con le previsioni del Regolamento del personale della CGIL relative al livello retributivo “DB” in cui il M. risultava inquadrato”.

I giudici rilevano che:

A) ai sensi dell’art. 42 del Regolamento del personale CGIL, “non sono ammessi trattamenti economici o qualsiasi altro importo superiore a quelli indicati nel Regolamento nazionale”; in base al successivo art. 43, “gli incrementi economici sono deliberati dal Comitato Direttivo e sono corrisposti, non oltre la data di scadenza, secondo le indicazioni dei Comitati direttivi dei Centri regolatori”; e ex art. 61, ult. co., “ogni decisione, difforme dal presente Regolamento, è nulla ed è fatto obbligo, alla struttura interessata, di assumere le decisioni conseguenti, dandone comunicazione al rispettivo Centro regolatore”;

B) nell’interpretazione dei contratti il giudice non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole. Anche il senso letterale delle parole “va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza” (v. Cass. n. 17939/2022, n. 2267/2018).

 

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2023, n. 17373

(Omissis)

Fatti di causa

1.La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 22 aprile 2020, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Paola, rigettava la domanda proposta da F.M. nei confronti della CGIL – Comprensorio Pollino Sibaritide Tirreno, avente ad oggetto la condanna dell’articolazione territoriale dell’organizzazione sindacale datrice al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 1.4.2008/31.3.2012, allorché il M. assumeva la titolarità dell’incarico di segretario confederale territoriale e successivamente di segretario generale FILTEA/FILCTEM, a seguito del mancato adeguamento della retribuzione spettante disposta dalla Segreteria comprensoriale e dal Comitato direttivo confederale in contrasto con le previsioni del Regolamento del personale della CGIL relative al livello retributivo “DB” in cui il M. risultava inquadrato.

2.La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa del M. per essere il regolamento del personale inderogabile solo in melius e, pertanto, tale da ammettere deroghe in peius, nella specie assunte da organismi da considerarsi, in base alle dichiarazioni testimoniali legittimamente assunte, titolari della relativa competenza.

3.Per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale, la CGIL – Comprensorio Pollino Sibaritide Tirreno non ha svolto alcuna attività difensiva.

4.Il ricorso, originariamente avviato per la trattazione presso la Sesta sezione, è stato trasmesso a questa Sezione, a seguito dell’ordinanza n. 34299/2022.

5.Chiamata all’odierna udienza, la causa è stata discussa dal difensore del ricorrente, che aveva depositato ulteriore memoria.

6.Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione

1.Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 61, par. 5, del Regolamento del personale CGIL avente valore di CCNL, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione delle predette previsioni regolamentari, laddove limitano la sancita inderogabilità delle stesse alla sola ipotesi della determinazione in aumento dei livelli retributivi ivi fissati.

2.Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 61, par. 1, n. 4 del Regolamento del personale CGIL, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione delle predette previsioni regolamentari, laddove riconosce competenti ai fini della deroga in peius dei trattamenti economici previsti dal regolamento la Segreteria comprensoriale ed il Comitato direttivo confederale.

3.Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2722 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità a diritto della ritenuta ammissibilità della prova per testimoni della ricorrenza di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento redatto in forma scritta.

4. I primi due motivi di ricorso sono fondati per quanto di ragione.

5. Come sottolineato anche dal P.G., in linea generale questa Corte, in tema di contrattazione collettiva, ha affermato che il giudice non può, nell’interpretazione dei contratti, arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 17939/2022, n. 2267/2018).

6.In quest’ottica vanno letti l’art. 42 del Regolamento del personale CGIL, che stabilisce che “non sono ammessi trattamenti economici o qualsiasi altro importo superiore a quelli indicati nel Regolamento nazionale”; il successivo art. 43, che dispone che “gli incrementi economici sono deliberati dal Comitato Direttivo e sono corrisposti, non oltre la data di scadenza, secondo le indicazioni dei Comitati direttivi dei Centri regolatori”; l’art. 61, ultimo comma, che prevede che “ogni decisione, difforme dal presente Regolamento, è nulla ed è fatto obbligo, alla struttura interessata, di assumere le decisioni conseguenti, dandone comunicazione al rispettivo Centro regolatore”.

7.Dal combinato disposto di queste norme contrattuali collettive si ricava l’inderogabilità del Regolamento del personale CGIL, con la conseguenza che non può ritenersi legittimo il mancato adeguamento retributivo deliberato per ragioni economico-finanziarie dagli organi comprensoriali, tanto sotto il profilo dell’inderogabilità anche in peius dei livelli retributivi stabiliti dal Regolamento nazionale ad opera delle strutture locali, quanto sotto il profilo della legittimità in concreto ad intervenire in materia di livelli retributivi stabiliti dal Regolamento nazionale ad opera delle strutture locali, atteso che, ai sensi dell’art. 61, n. 4), “i Comitati Direttivi delle CGIL regionali curano l’applicazione del Regolamento per le strutture regionali, per le categorie regionali, per le CDLM/CDLT, per le categorie territoriali”, mentre il Comitato Direttivo regionale, nel caso di specie, non risulta avere adottato alcuna determinazione.

8.Deve anche rilevarsi, con riferimento al terzo motivo, che la prova della deroga dei livelli retributivi stabiliti dal Regolamento nazionale nel caso di specie, in materia non derogabile e comunque ad opera di strutture locali non legittimate a tale deroga, è stata raggiunta in via testimoniale, in contrasto con il principio (questo derogabile nel processo del lavoro ai sensi dell’art. 421, comma 2 c.p.c., ma pur sempre espressione di un criterio esegetico-valutativo generale) per il quale di norma non è ammissibile la prova orale avente ad oggetto la pattuizione di clausole contrarie a documento scritto.

9. In accoglimento del ricorso di F.M., pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, al fine di riesaminare il merito della vicenda alla luce dei principi sopra enunciati (e segnatamente il quarto motivo di appello, rimasto assorbito nel relativo giudizio, sulla detraibilità eventuale dal credito del lavoratore, calcolato in primo grado mediante consulenza tecnica contabile, delle trattenute a titolo di iscrizione), nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione

Regolamento del personale CGIL e inderogabilità del livello retributivo
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