Ai fini dell’affermazione di una condotta dannosa e mobbizzante ai sensi dell’art. 2087 c.c., il lavoratore è tenuto ad indicare la specifica misura di sicurezza violata, l’evento lesivo della propria integrità psicofisica, nonché il nesso tra illecito e pregiudizio. Nota
Fedeltà (del lavoratore)
L’obbligo di fedeltà del lavoratore, di cui all’art. 2105 c.c., come integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nello svolgimento del rapporto contrattuale, è inteso dalla giurisprudenza sia come mero divieto di abuso
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016
INDICE SOMMARIO n. 4/2016
Criteri identificativi delle condotte mobbizzanti.
Le situazioni di disagio ovvero di conflitto sul luogo di lavoro non sono idonee a comprovare l’esistenza, giuridicamente rilevante, del mobbing. Nota a Trib. Ascoli Piceno, sez. lavoro, 4 marzo 2016, n. 77 Francesca Albiniano La strategia persecutoria che qualifica